Tax appeal dismissed as tax authority withdrew case due to new first-time home buyer relief law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the tax authority voluntarily withdrew the proceedings. The revenue agency confirmed that the taxpayers had submitted a request for simplified tax assessment under the new first-time home buyer relief law, which was filed within the prescribed deadlines. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, leading to the dismissal of the case with offsetting of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When the tax authority withdraws a litigation due to the taxpayer's compliance with new simplified assessment procedures, the judgment is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21577-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro DIANDA GUIDO, MARIOTTI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DE BLASI DANTE, 30, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA DI PIETRO, rappresentati e difesi dall'avvocato STEFANO GENTILI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1334/2015 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 17/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott.
ORONZO DE MASI; RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1334/29/15, depositata il 17/7/2015, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che ha respinto l'appello erariale e, in accoglimento (parziale) dell'appello incidentale dei contribuenti, Cristina Mariotti e Guido Dianda, ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ridotto ad C 391.495,20 il maggior imponibile della imposta di registro accertato dall'Ufficio prendendo a riferimento il medesimo corrispettivo di C 1.200.000 dichiarato nell'atto tassato, ed ha altresì accertato il diritto dei predetti contribuenti di fruire delle c.d. agevolazioni "prima casa" di cui all'art. 1, tariffa, I parte, p.2-bis, d.p.r. n. 1311 del 1986, come richiesto nell'atto di compravendita da essi stipulato il 21/12/2006 e registrato il 2/1/2007, atto con il quale avevano acquistato la proprietà di un immobile ad uso abitativo.
La sentenza della CTR confermava la "rettifica" di valore operata dal giudice di primo grado, in quanto in linea con la Risoluzione n. 176/E del 9 luglio 2009 dell'Agenzia delle entrate, in quanto l'immobile compravenduto non è di lusso, avendo una superficie che non supera mq. 240, soglia oltre la quale un'abitazione è da considerarsi invece di lusso, ai sensi del d. m. del 2 agosto 1969, dovendo escludersi dal computo la superficie di due locali posti al primo piano, uno dei quali "ingombrato da due cisterne", e l'altro, considerato bagno, perché "oltre a mancare dell'intonaco sulle pareti, manca dei sanitari".
I contribuenti resistono con controricorso, svolgendo argomentazioni a sostegno della soluzione giuridica accolta nella pronuncia impugnata, e depositato memoria con allegata documentazione, concernete domande di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE A seguito di ordinanza del 17/12/2020 della Corte, l'Avvocatura dello Stato deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Pistoia dell'Agenzia delle entrate ha comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come grevisto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2021. Il Presidente DEPOS