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Ordinanza — n. 22555/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal, dismissing taxpayer's claim that collection suspends due to prior tax tribunal ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22555/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that had suspended collection proceedings. The taxpayer argued that a prior ruling in their favor should have halted enforcement, but the court found no statutory exception suspending collection in this case. Consequently, the court dismissed the taxpayer's appeal and ordered them to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma 1, DPR 26 aprile 1986, n. 131; Art. 68, comma 1, lett. a, D.Igs. 31 dicembre 1992, n. 546: The taxpayer's appeal does not suspend collection unless specific derogatory conditions are met, and general sanction provisions apply to unpaid taxes regardless of prior tribunal rulings.

Parole chiave

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tax collection suspension tax tribunal appeal enforcement proceedings taxpayer appeal sanction application rateizzazione del debito pagamenti di acconti carta assegni

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 1, DPR 26 aprile 1986, n. 131
civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 56, 4 C.C.
Art. 68, comma 1, lett. a, D.Igs. 31 dicembre 1992, n. 546
3.941/2017 pagamento impugnata l'Agenzia delle entrate ha « messo in esecuzione l'interno importo » preteso col presupposto avviso di accertamento; mentre, a norma dell'art. 68, comma 1, lett.
Art. 384, primo comma, cod. proc. civ.
4.4 - Alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione dei superiori principi di diritto - la Corte li ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
4.4 - Alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione dei superiori principi di diritto - la Corte li ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, sentenza n. 7608 del 28/03/2018
471 del 1997 » ha « portata generale » (Sez. 5, sentenza n. 7608 del 28/03/2018, Rv.
Sez. 5, sentenza n. 14390 del 15/06/2010
647680 - 01) e riguarda « l'omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo » (Sez. 5, sentenza n. 14390 del 15/06/2010, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3941-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CARDUCCI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE N.90, presso lo studio dell'avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO, rappresentata e difesa dagli avvocati VANDA FURLAN e FRANCO DOMINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3874/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; • C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 3.941/2017 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3874/2016 del 23 maggio 2016, pubblicata il 10 luglio 2016, ha confermato la sentenza n. 50/2015 della Commissione tributaria provinciale di Como, la quale — in relazione al ricorso proposto dalla società Carducci Costruzioni s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la cartella di pagamento del 7 aprile 2014, emessa in seguito alla iscrizione a ruolo, operata dalla Agenzia delle entrate, in forza della sentenza della medesima Commissione tributaria provinciale n. 110/04/2013 di rigetto del precedente ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui era stata revocata l'agevolazione prevista per le imprese che svolgono attività di rivendita di beni immobili a motivo che l' impresa non aveva provveduto ad rivendere gli immobili acquistati nel termine di tre anni dalla data dell' atto di acquisto — aveva accolto il ricorso, escludendo le sanzioni irrogate e disponendo che la Agenzia delle entrate provvedesse « alla emissione di nuova cartella » (rectius: a nuova iscrizione a ruolo) ovvero di ulteriore provvedimento di sgravio, in conformità della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3937/2014 del 16 giugno 2014, depositata il 15 luglio 2014 (e, pertanto, sopravvenuta in corso di causa), di parziale riforma della ridetta sentenza n. 110/04/2013 in senso favorevole alla contribuente. 2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 10 febbraio 2017, affidato a un unico motivo. 3. - La contribuente ha resistito con controricorso del 16 febbraio 2017.

CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: colla cartella di 3 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 3.941/2017 pagamento impugnata l'Agenzia delle entrate ha « messo in esecuzione l'interno importo » preteso col presupposto avviso di accertamento; mentre, a norma dell'art. 68, comma 1, lett. a, del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nella formulazione vigente ratione temporis), avrebbe dovuto esigere, essendo stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale il ricorso della contribuente avverso il ridetto l'avviso di accertamento, soltanto i due terzi del tributo (rectius: dei tributi); neppure è corretta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 2, del d.

Igs. 18 dicembre 1997, n. 471, confermate col provvedimento di parziale sgravio, adottato nel corso del giudizio di primo grado, dalla Agenzia delle entrate in seguito alla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 3937/2014 del 16 giugno 2014, parzialmente favorevole alla contribuente; in quanto le suddette sanzioni concernono il « mancato pagamento di una somma sicuramente non dovuta nell'importo intimato nella cartella di pagamento impugnata »; inoltre risulta che è tuttora pendente, davanti alla Corte suprema di cassazione il giudizio promosso dalla società contribuente avverso l'atto impositivo presupposto (la contribuente ha infatti proposto ricorso per cassazione avverso la ridetta sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 16 giugno 2014); sicché non era consentita la emissione della cartella di pagamento, in quanto l'art. 56, comma 1, lettera b) , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (con principio ribadito dall'art. 68, comma 3, del d.

Igs. 31 dicembre 1992, n. 546), stabilisce che le imposte suppletive sono ricosse per intero solo dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata. 2. - L'Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 56, 4 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 3.941/2017 comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e in relazione all'art. 13, comma 2, del d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La ricorrente deduce: l'originario avviso di accertamento è stato emesso in seguito alla revoca della agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo all'epoca in vigore); si tratta, pertanto, ai sensi dell'art. 42 del citato d.P.R. di imposta complementare e non - come erroneamente ritenuto dalla Commissione tributaria regionale - di imposta suppletiva di registro; orbene, la revoca della agevolazione comporta il pagamento dei tributi, in base alle tariffe ordinarie, e, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.

Igs. 18 dicembre 1997, n. 471, la irrogazione delle sanzioni; ai sensi dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. cit. il ricorso non sospende la esecuzione, in quanto non ricorre alcuna della previsioni di deroga, contemplate nelle lettere a) e b) del medesimo comma per le imposte suppletive e per le sole imposte complementari « per il maggior valore accertato »; correttamente, pertanto, l'Agenzia delle entrate ha proceduto alla iscrizione a ruolo, azionata colla cartella di pagamento impugnata; nel precedente giudizio instaurato avverso l'originario avviso di accertamento, il Giudice di appello ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure (di rigetto del ricorso della contribuente), riconoscendo la spettanza della agevolazione in ragione della metà; e puntualmente l'Agenzia delle entrate si è uniformata, provvedendo, nel corso del presente giudizio, allo sgravio, di tributi e sanzioni, nella corrispondente misura; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto illegittima la irrogazione delle sanzioni„ siccome relativa al mancato pagamento di somme non dovute; fatto salvo il quantum debeatur, la contribuente, avendo omesso il pagamento della imposta complementare ‹K nella misura richiesta nel termine di legge », ha violato la disposizione dell'art. 13, comma, 2 del d.

Igs. cit., rendendosi così passibile della sanzione; altrettanto erroneo è l'ulteriore assunto della Commissione 5 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 3.941/2017 tributaria regionale la quale ha sostenuto che l'Agenzia delle entrate avrebbe potuto iscrivere a ruolo gli imposti accertati solo in esito al passaggio in giudicato della sentenza in ordine all'originario avviso di liquidazione (rectius: di accerta mento), « dovendosi altrimenti limitare ai 2/3». 3. - La controricorrente obietta:

a) l'art. 13 del d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 471, è impertinente, in quanto riguarda non la imposta di registro, bensì l'imposta sul valore aggiunto e le liquidazioni ai sensi degli artt. 36/bis e 36Iter del d.P.R. 600/1973;

b) l'art. 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve considerarsi abrogato dall'art. 68 del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546. 4. - Il ricorso è fondato. 4.1 - Devono essere disattese entrambe le obiezioni della controricorrente. A) L' « ampia fattispecie sanzionatoria [...] prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 » ha « portata generale » (Sez. 5, sentenza n. 7608 del 28/03/2018, Rv. 647680 - 01) e riguarda « l'omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo » (Sez. 5, sentenza n. 14390 del 15/06/2010, Rv. 613776 - 01).

B) Le disposizioni di cui all'art. 68 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, per espressa previsione normativa, contenuta nel comma 1, operano « in deroga a quanto previsto nelle singole leggi di imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alla commissioni », sicché non incidono sulla norma dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, là dove - fuori dei casi particolari contemplati nelle lettere che seguono - stabilisce: « il ricorso del contribuente non sospende la riscossione ». 6 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 3.941/2017 4.2 - La Commissione tributaria regionale è, innanzi tutto, incorsa in errore di diritto per aver qualificato come « suppletiva » la imposta applicata per effetto della decadenza del contribuente dalla agevolazione fruita all'atto della registrazione, in quanto si tratta di imposta complementare ai sensi dell'art. 42, primo comma, ultimo inciso, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non ricorrendo pacificamente le ipotesi di errori od omissioni presupposte dal tributo suppletivo. 4.3 - Ricorrono entrambe le violazioni di legge denunziate dalla ricorrente. 4.3.1 - In difetto della ricorrenza di alcune delle previsioni derogatrici, contemplate dalle lettere a) e b) dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione; sicché legittimamente la Agenzia delle entrate ha proceduto alla iscrizione a ruolo dei tributi dovuti in virtù dell'avviso di accertamento presupposto. 4.3.2 - L'omesso pagamento delle somme dovute rende legittima la applicazione delle sanzioni previste dall'art. ,13 del d.

Igs. 18 dicembre 1997, n. 471. 4.4 - Alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione dei superiori principi di diritto - la Corte li ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che li sorreggono, espresse nei pertinenti arresti - conseguono, l'accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell' art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante Vi c)A 2 -re o racciòglimenta del ricorso introduttivo. 4.5 - Le spese processuali del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. 7 C.C. 5/0512021 NUM.ORD. 30 R.G.N. 3.941/2017 La considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese relative.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spe