Court allows tax agency's appeal, rejecting taxpayer's claim that missing first-home request invalidates tax benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the State Attorney General's appeal against a regional tax commission decision that had favored a taxpayer. The taxpayer argued that the tax authority failed to apply a specific 'price value' tax benefit because the purchase contract lacked an explicit request for this aid. The court ruled that tax benefit provisions must be interpreted strictly and cannot be applied by analogy when the statutory requirements, including the explicit request, are absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Norme tributarie che prevedono agevolazioni sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1333-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BIELE MARCO; - intimato - 3155 avverso la sentenza n. 546/2016 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO, depositata il 30/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO; C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 1.333/2017 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo con sentenza n. 546/2016 del 21 aprile 2016, pubblicata il 30 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila n. 228/2015, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente Marco Biele avverso l' avviso di liquidazione- e irrogazione sanzioni, recante l'importo complessivo di C 11.715,50, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per la registrazione della sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, n. 1007 del 18 dicembre 2013, di trasferimento, ai sensi dell'art. 2.932 cod. civ. di un immobile, sito in Ovindoli, oggetto di contratto preliminare di compravendita. 2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 30 dicembre 2016, affidato a un unico motivo.
CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata che aveva accolto la doglianza del contribuente per la denegata « applicazione del criterio del prezzo valore ex art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 », osservando - previo riferimento alla normativa in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa e, comunque, finalizzata « a vivacizzare il mercato immobiliare » - che « la mancanza della dichiarazione da parte del ricorrente di volersi avvalere della disposizione » in parola non sarebbe « determinante » in relazione al beneficio. 2. - L'Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3 C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 1.333/2017 La ricorrente, premettendo che « in nessun atto o documento » figura la richiesta del contribuente intimato di applicazione della disposizione prevista dall'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, obietta: affatto ininfluenti sono i riferimenti operati dalla Commissione tributaria regionale all'art. 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di modifica dell'art. 1, nota Il-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 1:31) e alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014; nella specie non ricorre né l'ipotesi della « agevolazione prima casa », né quella della espropriazione dell'immobile; la legge esige per l' applicazione della agevolazione del « prezzo valore » la forma le « richiesta della parte acquirente »; sicché in difetto deve applicarsi il criterio ordinario del valore dell'immobile; le norme agevolatrici sono, peraltro, di stretta' interpretazione e non possono essere applicate fuori dei casi espressamente stabiliti. 3. - Il ricorso è fondato. 3.1 - Le considerazioni e i riferimenti premessi dalla Commissione tributaria regionale, al fine di suffragare' la finale affermazione della irrilevanza della (pacifica) mancanza della richiesta dell' acquirente della agevolazione, sono palesemente impertinenti.
La considerazione dell'orientamento legislativo inteso a favorire l'acquisto della prima casa e/o lo sviluppo della edilizia non consente di estendere l'agevolazione in questione in difetto dei requisiti stabiliti dalla norma agevolatrice. Ed è appena il caso ricordare in proposito che le norme tributa rie le quali « prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie [...] sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica » (così da ultimo Sez. Un., sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 - 01; cui adde Sez.
Un., sentenza n. 18574 del 22/09/2016, Rv.4C.C. 5/05/2021 NUM.ORD. 27 R.G.N. 1.333/2017 641073 - 01; Sez. Un., sentenza n. 9560 del 02/05/2014, Rv. 630841 - 01). 3.2 - Conseguono l'accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo. 3.3 - Le spese processuali del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
La considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese relative. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Spese dei gradi merito compensate. Cosi deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 tenut