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Ordinanza — n. 22551/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to transaction extinguishing the dispute and removing the case's subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22551/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute extinguished following a private settlement between the parties. Although the appellant lacked a formal written waiver, the transaction document and lawyers' declarations proved the debt was fully settled and no further litigation interest existed. Consequently, the cassation appeal was dismissed without a merits decision, and procedural costs were offset.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a transaction between parties extinguishes the disputed subject matter, the court must declare the case moot, rendering any pending appeal inadmissible regardless of formal waiver requirements.

Parole chiave

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cessazione materia contendere transazione estingue debito inammissibilità ricorso compensazione spese processuali mancanza interesse prosecuzione rinuncia alla concessione contributo di mantenimento ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
8980/2018) • In ragione dell'intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 8980/2018
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che comporta anche il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. s.u. 8980/2018) • In ragione dell'intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica l'art.
Cass. 24632/2019
228, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 24632/2019;
Cass. sez. un. 4315/2020
sez. un.4315/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso RG n. 6637/2()17 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO con sede legale in Pielmonte Matese (CE) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Zarone del l'oro di Santa Maria Capua Vetere elettivamente domiciliato nel suo studio in Vairano Scalo via Risorgimento, Parco Lisa n.47 bis ( 1/4-(1 01.An.i= v' 5.5 - ricorrente - er: ckz(k' C ov,T: contro l, I ‹,RRARA PIGNATKLI,1 GIULIA, nata a Napoli il 21 aprile 1945, elettivamente domiciliata in via Circonvallazione Clodia n 167 presso lo studio dell'avv.

Antonella Sansone rappresentata e difesa dall'avv. Armando Sessa del l'oro di Napoli; -controricorrente — no,-n e i C (.2,UITALI A SUD s.p.a. divenuta dal i luglio 2016 L'_,QUITALIA SI AZVIZI gISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIAA sAq.1-01 .5.(6 REG TON Al Th della CAMPANIA Vdepositata il 7 settembre 2016; udita • la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO; RILEVATO CHE Giulia Ferrara Pignatelli ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per l'anno 2013, deducendo che la meni, inclusione del cespite di sua proprietà nel comprensorio di bonifica non è sufficiente a provare la sussistenza di un vantaggio.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Il Consorzio ha proposto appello che è stato respinto dalla CTR della Campania. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. l'issata l'udienza camerale, l'avv. Giovanna Zarone, difensore del Consorzio di bonifica, ha depositato memoria con cui evidenza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per la transazione intercorsa tra le parti in data 23 giugno 2018, allegando la transazione medesima.

Dal predetto documento e dagli allegati risulta che la ricorrente, nonché Ferdinando Ferrara Pig,natelli e Renata Ferrara Ingnatelli, tutti proprietari di beni all'interno del comprensorio e tutti parti in separati giudizi pendenti, in cassazione e nel merito, nascenti da opposizione a cartelle per i contributi pretesi dal 2008 al 2017, hanno provveduto, in ‘-ia transattiva, alla estinzione del debito complessivo; le RG 6637/2017 parti si sono altresì obbligate a dare istruzioni ai rispettivi legali per t l'abbandono dei giudizi pendenti ed in particolare a depositare atto di rinuncia al ricorso per i giudizi di cassazione.

Il difensore della controrícorrente ha depositato memoria dichiarando che la materia del contendere risulta cessata a seguito di accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e che in ragione di ciò acconsente alla richiesta di parte ricorrente di rinuncia al 11"i -esente giudizio ed alla conseguente estinzione dello stesso. Ciò premesso, sebbene da parte ricorrente non sia stata depositata una rituale rinuncia agli atti del giudizio, tuttavia la documentazione in atti attesta che la materia del contendere è cessata, così come dichiarato dai difensori, e che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che comporta anche il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. s.u. 8980/2018) • In ragione dell'intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 24632/2019;

CaSs. sez. un.4315/2020)

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese Roma, camera di consiglio da remoto del 5 Maggio 2021. Il, PRESIDENTE DEPOSITATO IN-