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Ordinanza — n. 22545/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22545/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22545/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12965-2018 proposto da: STEFANI MARIALUISA, PUZELLA MENNATUCCIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO DEL TORRE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2017 della COMM.TRIB.REG.FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.

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Ordinanza — n. 22545/2021 — snciv · Corte di Cassazione: I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, per ragioni di connessione logica. Le critiche non hanno pregio. a)iki sensi dell'art. 3 ter d.lgs. n. 464 del 1997: "Gli uffici controllano la re- golarità dell'autoliquidckione e del versamento delle imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presenta.zione del modello unico informatico, apposito avviso di liquida ione per l'integra.zione dell'imposta versata.

Parole chiave

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obbligo di registrazione elenco dei contribuenti comunicazione fiscale obbligo di tenere la contabilità responsabilità civile del notaio tassa di bollo non pagata
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12965-2018 proposto da: STEFANI MARIALUISA, PUZELLA MENNATUCCIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO DEL TORRE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2017 della COMM.TRIB.REG.FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MARIA FASANO; R.G.N. 12965-18 RITENUTO CHE: Puzella Mennatuccio e Stafani Marialuisa stipulavano in data 19.4.2013 un contratto di compravendita con gli uffici del notaio Fabio Conte di Udine, al quale versavano, con assegno postale, l'importo complessivo di euro 6.082,91, di cui euro 4.860,81 quali "spese anticipate per con- to" ossia le imposte autoliquidate dal notaio medesimo. Nelle date del 25.9.2014 e del 4.10.2014 l'Agenzia delle entrate notifi- cava ai contribuenti gli avvisi di liquidazione per imposta di registro re- lativi all'atto di compravendita, atteso che il notaio aveva omesso di versare le imposte dovute.

Gli atti venivano impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Pro- vinciale di Udine che, con sentenza n. 431/01/2015, accoglieva il ri- corso, ritenendo che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997, relativo all'obbligo di registrazione telematica degli atti notarili non si poteva più parlare di solidarietà verso l'erario delle parti sostanziali dell'atto rogato. L'Agenzia delle entrate appellava la decisione. Il gravame veniva ac- colto dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giu- lia, con sentenza n. 194/4/2017.R.G.N. 12965-18 Puzella Mennatuccio e Stefani Marialuisa ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme in materia di soggetto debitore d'imposta e di obbligazioni soli- dali, in quanto la sentenza gravata erroneamente confermerebbe la so- lidarietà passiva del contribuente e del notaio prevista all'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, senza considerare l'intervenuta normativa di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 in vigore dal 1.6.2007, che indi- vidua nel notaio rogante l'unico soggetto legittimato a liquidare l'ammontare delle imposte dovute, ad esigerle dal contribuente ed a versarle all'erario, utilizzando la procedura telematica, unica possibile per adempiere alla registrazione.

Secondo i ricorrenti, pertanto, il con- tribuente, non essendo nella possibilità di adempiere, assolverebbe il proprio obbligo tributario versando l'importo dell'imposta al notaio, da qualificarsi quest'ultimo come sostituto di imposta e venendo meno la solidarietà ex art. 57, d.P.R. n. 131 del 1986.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia di destinatari del pagamento, in quanto la presenza di strumenti di tutela del contribuente a fronte di condotte illecite del notaio rogante, il quale omette di adempiere al versamento delle imposte ricevute dal contraente, non potrebbero essere conside- rate sufficienti a ritenere rispettato il principio di capacità contributiva reale e di uguaglianza anche ex art. 3 e 53 cost., in quanto solo even- R.G.N. 12965-18 tuali e non immediate, e comunque esporrebbero il contribuente al ri- schio di versare nuovamente importi già versati per il medesimo titolo.

3. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, per ragioni di connessione logica. Le critiche non hanno pregio. a)iki sensi dell'art. 3 ter d.lgs. n. 464 del 1997: "Gli uffici controllano la re- golarità dell'autoliquidckione e del versamento delle imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presenta.zione del modello unico informatico, apposito avviso di liquida ione per l'integra.zione dell'imposta versata.

Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lett. b), del testo unico delel disposkioni concernenti l'imposta di re- gistro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termi- ne, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scaderka dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquida,zione delle imposte, gli uffici segnalano la irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adoione dei conseguenti provvedimenit disciplinari.

Per i notai è ammessa la compensa-.zione di tutte le somme versate in eccesso in sede di au- toliquidckione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministra.zione finan.zia- ria". La nuova disciplina prevede che le formalità sono eseguite pre- vio pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. Successi- vamente tale presentazione, gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore R.G.N. 12965-18 imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di ses- santa giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposi- to avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata.

L'art. 3 ter d.lgs. n. 463 del 1997 prevede una particolare procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione, attribuendo all'Amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un av- viso di liquidazione integrativo, dal quale scaturisce la possibilità, per il notaio medesimo, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza inte- ressi moratori né sanzioni, sia di eventualmente compensare il proprio debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso su altre registrazioni telematiche autoliquidate.

b) Questa Corte ha chiarito che è da escludere che il dettato della leg- ge notarile, in combinato disposto con quello della legge del registro, comporti che il pagamento dell'imposta di registro possa essere esegui- to di fatto solo dal notaio e senza alcun controllo della parte che ha stipulato l'atto. Né tantomeno può ritenersi che la normativa tributaria abbia voluto questo effetto realizzando a tal fine una sorta di delega- zione al notaio quale esattore dell'imposta. Si è, infatti, precisato che: " Il sistema delle norme vigenti non esclude una par- tecipa.zione attiva della parte nel pagamento dell'imposta all'amministraione fi- naimaria, sia sotto il profilo della concreta effettuaione del pagamento ad opera della parte stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento effettuato nelle mani del notaio pervengaeffettivamente all'amministra:zione finan.ziaria per la sua destimnione al pagamento dell'imposta, necessario per la registrazione dell'atto"(Cass. n. 136531 del 2009).

Inoltre, con sentenza n. 15450 del 2019, si è chiaramente affermato che, anche a seguito delle modalità di registrazione telematica dell'atto R.G.N. 12965-18 e di versamento del tributo da parte del notaio, non è mutata la re- sponsabilità dello stesso per il pagamento dell'imposta: "Il ricorso ex lege alla modalità di registraione telematica dell'atto e di versamento del tributo su autoliquida.zione del notaio, mediante il modello unico informatico (MUI), costituisce un'applicaRione meramente strumentale- tecnologica ed evolutiva — propria della fase di registra.zione dell'atto e riscossione dell'imposta, con obiettivi di velociudzione e semplifica.zione.

Non può dirsi che il ricorso alla procedura au- tomatitzata muti la natura della responsabilità giuridica del notaio per il paga- mento dell'imposta". La decisione richiamata illustra in maniera specifica la natura della so- lidarietà del rapporto fiscale, anche se con riferimento alla figura del notaio rogante, confermando che il soggetto obbligato al versamento dell'imposta rimane comunque la parte contraente. In particolare, questa Corte chiarisce che non risulta invariato, né sus- sistono vincoli di incompatibilità con tale procedura, il disposto fon- damentale di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che il notaio sia solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto: "si tratta di una responsabilità che, per un verso, trova fonda- mento e ragione pratica nel ruolo di garan.zia a lui assegnato dalla legge nel raffor- amento de/presupposti di satisfattività della pretesa impositiva, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile di imposta, come definita in via generale dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3.

Per altro verso, l'afferma.zione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, an- corchè pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registra ione, rimanga tuttavia estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulaione di un atto traslativo di riccheua o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce, ma in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro, un'espressione di capacità contributiva" .R.G.N. 12965-18 Il percorso argomentativo seguito dalla pronuncia giunge, condivisi- bilmente, ad affermare che "il contribuente in senso sostanziale non sia il no- taio, ma la parte (dila' tti assoggettata a rivalsa per intero)".

Il notaio è considerato estraneo all'imputazione della so/utio in quanto mero tramite di pagamento, pertanto anche nel caso in cui, in seguito alla stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, il no- taio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme dovute, permane comunque il vincolo solidale a carico delle parti con- traenti. Ne deriva che : "la notifica.zione dell'avviso di liquidcqione per l'integrazione dell'imposta versata, in capo al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendi- ta immobiliare si sia avvalso della procedura di registra.zione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal digs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquida.zione ed al corrispondente versamento varrebbe, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta'', tenuto conto dell'integrazione del versamento, ex art. 13 d.lgs. n. 463 del 1997, ma non incide sul principio di ordine generale, fissato dall'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, per cui i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta re- stano le parti sostanziali dell'atto medesimo (v.

Cass. n. 5016 del 2015; Cass. n. 4954 del 2006; Cass. n. 9440 del 2005). Ne consegue che, pure nel caso di imposte autoliquidate dal notaio a seguito di registrazione telematica secondo la procedura die d.lgs. n. 463 del 1997, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per le imposte, sicché se il notaio omette il versamento del tributo ciò non incide sulla solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, perché sotto il profilo tributario rimane fet -tio il principio secondo cui i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano sempre le parti sostanziali dell'atto (Cass. n. 18493 del 2010).R.G.N. 12965-18 4.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccom- benza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi curo 1000,00 per compensi, oltre spese prenota- te a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor- rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato, a norma del comma 1 bis, dello stesso articol