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Ordinanza — n. 22543/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal and orders cessation of proceedings due to voluntary payment and partial annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22543/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings terminated after the tax agency voluntarily annulled its partial self-help seizure and the taxpayer paid the remaining balance. Although the agency had appealed a regional commission decision regarding energy tax exemptions, both parties subsequently agreed to end the dispute. The court ruled that no further judicial action was necessary given the complete resolution of the financial dispute.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When parties in cassation proceedings agree to terminate the dispute through voluntary performance or annulment of self-help measures, the court must declare the cessation of the matter.

Parole chiave

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cessation of proceedings voluntary payment partial annulment tax self-help seizure energy tax exemption litigation costs compensation tax agency appeal esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15633/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro FIERA MILANO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marino ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gizzi in Roma, via Oslavia n. 30; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.189/7/2013 depositata il 10 dicembre 2013, non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, veniva accolto l'appello di Fiera Milano S.p.a., avverso la senten- za della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.228/21/2012 che aveva, previa riunione, rigettato i ricorsi della contribuente con- tro avvisi di pagamento per imposta erariale sul consumo di energia elettrica per il periodo dal 2005 al 2008.

2. In particolare, a seguito di ispezione effettuata presso il compren- sorio fieristico di Rho-Fiera, risultava come nel plesso si fossero in- stallate ed operassero varie e distinte società che - avendo stipulato con la titolare un contratto di service, consistente nell'usufruire di spazi attrezzati con annessi servizi di riscaldamento, energia elettrica, sorveglianza ed ogni altro tipo di fornitura - consumavano energia elettrica beneficiando dell'esenzione spettante alla contribuente.

3. Quest'ultima infatti operava come unico acquirente dell'energia elettrica usufruendo delle agevolazioni relative alle addizionali D.L. n. 511 del 1988, ex art. 6 comma 2, pagando cioè le addizionali solo sui primi 200.000 kwh e cumulando a tal fine tutti i consumi delle società allocate nel comprensorio e fruenti delle prestazioni di servizio fornite da Fiera Milano, come se si fosse trattato di un'unica utenza, ciò che aveva consentito di fruire delle esenzioni previste per i consumi supe- riori a 200.000 chilowattore, agevolazioni alle quali le singole imprese non avrebbero avuto diritto, dato che i rispettivi consumi erano infe- riori alla soglia suddetta.

4. Sulla scorta di processo verbale di constatazione l'Ufficio doganale territoriale emetteva avviso di pagamento avverso il quale la contri- buente presentava ricorso davanti alla Commissione Tributaria pro- vinciale di Milano che, tenendo conto dell'esercizio nelle more di auto- tutela parziale da parte dell'Agenzia, sostanzialmente condivideva le riprese, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva le ra- gioni giustificative addotte dalla società contribuente.

5. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane per tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; l'Agenzia ha depositato altresì controricorso a ricorso incidentale.

6. Da ultimo la contribuente deposita nota con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, confermata anche da memoria dell'Agenzia. Considerato che:

7. Con istanza datata 15 marzo 2021 depositata anteriormente all'a- dunanza camerale, la contribuente ha reso noto che nelle more del giudizio l'Agenzia ha disposto l'annullamento parziale delle riprese in autotutela e la contribuente ha versato spontaneamente la differenza residua.

8. L'Agenzia ha a sua volta depositato memoria associandosi alla ri- chiesta di cessazione della materia del contendere con compensazio- ne delle spese di lite.

9. Ritenuto che non sussistono ragioni per non accogliere la richiesta concorde delle parti,

P.Q.M.

dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 26 marzo 2021 Il