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Ordinanza — n. 22542/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to tax payment under the 2018 peace tax law extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22542/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer paid the disputed amount under the 2018 peace tax law. While the tax authority argued for the continuation of the appeal regarding the contribution qualification, the heirs of the deceased taxpayer successfully requested the cessation of the dispute based on the completed payment. The court ruled that this voluntary settlement legally terminated the proceedings, rendering further examination of the tax arguments unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: The payment of the tax amount under the peace tax law extinguishes the litigation, preventing the imposition of additional contributions and terminating the proceedings.

Parole chiave

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peace tax law tax dispute extinction voluntary payment cessation of litigation additional contribution taxpayer heirs procedural termination accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of d.l. n. 119 of 2018
Considerato che: In data 4 marzo 2021 parte ricorrente ha dato atto che la Direzione Provinciale di Torino aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater of d.P.R. n. 115 of 2002
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso n. 22535\2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro MAGNETTO Maria (CF MGNMRA51B52I490L), e successivamente al suo decesso, gli eredi TOSCANO Paolo (CF TSCPLA78D15G6743), TOSCANO Ezio (CF TSCZEI72M23G674G) e TOSCANO Maurizio (TSCMRZ70M14G674I), tutti rapp.ti e difesi per procura in calce al ricorso e alla memoria dall'avv. Monica della Gatta, elettivamente domiciliata in Roma alla via Varrone n. 9 presso lo studio dell'avv.

Francesco Vannicelli - controricorrenti - avverso la sentenza n. 62/38/13 depositata in data 20 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 dal relatore dr. Aldo Cenicc:ola. Rilevato che: Con sentenza n. 62/38/13 depositata il 20 maggio 2013 la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, accoglieva il ricorso proposto da Magnetto Maria limitatamente alla qualificazione del contributo da considerarsi in conto impianti, confermando invece l'accertamento limitatamente all'indebita detrazione dell'Iva con le relative conseguenze di legge.

Avverso tale sentenza l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente ha resistito mediante controricorso. Il PG ha depositato in data 27 gennaio 2021 la requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Con memoria del 23 febbraio 2021 gli eredi di Magnetto Maria, rappresentando l'avvenuto decesso della controricorrente, insistevano per la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento ai sensi del d.l. n. 119 del 20:18 (c.d. pace fiscale). Considerato che: In data 4 marzo 2021 parte ricorrente ha dato atto che la Direzione Provinciale di Torino aveva comunicato che parte contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo altresì al pagamento previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma nella camera di consigli