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Ordinanza — n. 22334/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22334/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22334/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23140/2015 R.G. proposto da Anna Sporti, in qualità di erede di Angelo Balleri, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Marchionni, presso cui elettivamente domicilia in Firenze, alla via Por Santa Maria n.8; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n.391 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata il 2 febbraio 2015, depositata il 2 marzo 2015 e non notificata.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. proc. civ, art. 372 cod. proc. civ, art. 378 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22334/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 23140/2015 R.G. proposto da Anna Sporti, in qualità di erede di Angelo Balleri, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Marchionni, presso cui elettivamente domicilia in Firenze, alla via Por Santa Maria n.8; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n.391 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata il 2 febbraio 2015, depositata il 2 marzo 2015 e non notificata.

Parole chiave

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prova dell'indigenza calcolo del reddito annuo determinante accertamento della qualità di erede onere della prova del contribuente diritto agli assegni per figli contributo alimentare parentale

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. proc. civ
Anna Sporti, che, con memoria notificata a controparte, si è costituita in qualità di erede di Angelo Balleri, insistendo per l'accoglimento del ricorso; invero, «in tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ
art. 378 cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23140/2015 R.G. proposto da Anna Sporti, in qualità di erede di Angelo Balleri, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Marchionni, presso cui elettivamente domicilia in Firenze, alla via Por Santa Maria n.8; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n.391 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata il 2 febbraio 2015, depositata il 2 marzo 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Angelo Balleri ricorre con cinque motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.391 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata il 2 febbraio 2015, depositata il 2 marzo 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello principale del contribuente ed accolto l'appello incidentale dell'Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pistoia n.155/02/12, che, a sua volta, aveva parzialmente accolto i ricorsi riunti del contribuente avverso gli avvisi di accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta 2005 e 2006, ai fini Irpef, e le relative cartelle di pagamento; con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva infondato l'appello principale del contribuente, rilevando che, a fronte di una presunzione legale relativa posta a base dell'accertamento, sarebbe stato onere del contribuente dimostrare che i redditi effettivi derivanti dall'attività agricola erano in grado di giustificare le manifestazioni di capacità contributiva riscontrate dall'ufficio; inoltre, il giudice di appello riteneva valida la notifica della cartella di pagamento, in quanto quest'ultima era stata ricevuta dalla sig.

Sporti Anna, coniuge del sig. Balleri, che aveva avuto avviso con lettera raccomandata, come da relata regolare e completa nei suoi elementi essenziali; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con memoria del 27 aprile 2021, notificata a controparte, la sig.

Anna Sporti si costituiva in qualità di erede di Angelo Balleri ed insisteva per l'accoglimento del ricorso; CONSIDERATO CHE: preliminarmente, deve rilevarsi che all'originario ricorrente è subentrata la sig. Anna Sporti, che, con memoria notificata a controparte, si è costituita in qualità di erede di Angelo Balleri, insistendo per l'accoglimento del ricorso; invero, «in tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni» (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9692 del 22/04/2013); con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, la sentenza della C.t.r. prescinde completamente dalla valutazione delle risultanze della sentenza di primo grado ed omette di pronunciarsi e di motivare sulle specifiche censure tempestivamente proposte dal contribuente nelle impugnazioni, disattendendo le numerose prove documentali prodotte; con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.179, secondo comma, cod. civ. e dell'art.2700 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; il ricorrente, pur ritenendo assorbente il primo motivo di ricorso, deduce di aver provato, con le dichiarazioni riportate nell'atto pubblico di compravendita immobiliare, la provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto dei terreni, mentre la C.t.r. non avrebbe tenuto in alcun conto le prove fornite dal contribuente, ritenendo che quest'ultimo non avesse fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione su cui fondava l'accertamento sintetico del reddito; con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.116 cod. proc. civ. e dell'art.159 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, i giudici di appello, con la sentenza impugnata, avrebbero violato il principio di valutazione della prova, omettendo nella motivazione di spiegare le ragioni che li hanno indotti a ritenere che il contribuente non avesse soddisfatto l'onere della prova;con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per omesso esame e/o motivazione meramente apparente su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata considerazione dei prospetti Irap e degli smobilizzi dei titoli, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; il ricorrente deduce che la sua effettiva capacità contributiva poteva facilmente evincersi dai quadri Irap della dichiarazione, in possesso dell'ufficio; inoltre, sostiene di aver prodotto documentazione bancaria attestante alcuni disinvestimenti in titoli compiuti nell'anno 2007 e funzionali al reperimento delle somme necessarie all'acquisto del terreno dal quale scaturiva l'accertamento; secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in ordine in ordine alle prove fornite dal contribuente; con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per omesso esame su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. e per la violazione dell'art.38 , commi 4, 5 e 6, d.P.R. n.600/1973; secondo il ricorrente, a fronte delle dimostrazioni fornite sulla sua reale ed effettiva capacità contributiva, sarebbe spettato all'amministrazione finanziaria dimostrare la correttezza dell'accertamento sintetico del reddito fondiario; il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei rimanenti; preliminarmente appare opportuno precisare che «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017); nel caso di specie, al di là dell'indicazione della violazione dell'art.112 cod. proc. civ., non pertinente alla fattispecie in esame, sostanzialmente il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per un vizio, pur sempre riconducibile nell'ambito del n.4 del primo comma dell'art.360 cod. proc. civ., dovuto all'apparenza della motivazione relativa al rigetto dell'appello principale ed all'accoglimento di quello incidentale in favore dell'ufficio, decisione che il giudice di seconde cure assume sulla base di un richiamo del tutto generico alla presunzione in favore dell'ufficio ed all'onere probatorio incombente sul contribuente, senza alcun riferimento al caso concreto, alla decisione di primo grado, in parte favorevole al contribuente, ai motivi di appello ed alla documentazione fornita dal contribuente;il contribuente, titolare di reddito agrario, a fronte dell'accertamento dell'ufficio, può sempre dimostrare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva dallo sfruttamento del fondo e che non è pertanto tassabile; invero, costituisce principio consolidato di questa Corte (Cass. 7505/2003;

Cass.6952/2006; Cass. 10385/2009; Cass. 9313/2010) quello secondo il quale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l'Amministrazione delle finanze «può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale determinati in base agli estimi catastali del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente ... si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, a norma dell'art. 38, comma 6, al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate» (cfr.

Cass. n. 19557 del 2014, in motivazione); nel caso di specie, il contribuente deduce di aver dichiarato, ai fini Irap, un reddito agrario effettivo tale da giustificare le spese sostenute e di aver documentato, in relazione agli acquisti immobiliari effettuati nel 2007, di aver disinvestito titoli in suo possesso nello stesso anno; la C.t.r., nell'affermare che l'appello principale del contribuente era infondato, richiama semplicemente i principi sull'onere della prova, senza in alcun modo chiarire i motivi per i quali la prova fornita dal contribuente non fosse sufficiente; a ciò si aggiunga che la sentenza, nell'accogliere l'appello incidentale dell'ufficio, non tiene in alcun conto che i giudici di primo grado avevano ritenuto parzialmente fondate le doglianze del contribuente; invero, i giudici di primo grado avevano ritenuto che il contribuente avesse giustificato in parte le spese contestate, dovendosi considerare che il 50% delle somme ricavate dal disinvestimento dei titoli, intestati congiuntamente al contribuente ed alla moglie, fosse stato utilizzato per l'acquisto del terreno, avvenuto con fondi esclusivi del ricorrente, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo nell'atto pubblico di compravendita; tale statuizione della C.t.p. è stata annullata dai giudici di appello, che hanno confermato integralmente l'accertamento, senza fornire alcuna motivazione sul punto;pertanto la sentenza risulta assolutamente carente della motivazione, limitandosi ad un'enunciazione meramente formale dei principi regolatori della prova in tema di accertamento sintetico; l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei rimanenti; in conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i successivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di leg