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Ordinanza — n. 22333/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to invalid notification of tax assessment notice under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22333/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, ruling that the initial notification was legally void. The court found the lower tribunal erred by relying on internal correspondence rather than the official notification report, which lacked required details about the search for the recipient. Consequently, the entire tax assessment and subsequent payment order were declared illegal and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: The notification of tax assessment acts is void if the official report omits the mandatory record of searches for potential recipients, rendering the entire proceeding illegal.

Parole chiave

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tax notification validity omitted search records void administrative act tax assessment procedure civil procedure code remand for retrial legal nullity notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
est ffaeIe Rossi illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Dedusse, in sintesi: l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza del titolo, attesa la giuridica inesistenza o la nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento; la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, per decorso del termine ex art. 43 del d.P.R.
art. 140 cod. proc. civ
Per quanto qui d'interesse, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, nella sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto conforme all'art. 140 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
art. 139 cod. proc. civ
un mero sviluppo del procedimento non potuto portare a compimento mediante la (preferibile, nella intenti° legis, siccome idonea ad assicurare un più elevato grado di conoscibilità dell'atto) la consegna a mani proprie del destinatario (o nei riguardi delle persone in sua vece indicate dall'art. 139 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27/03/2013, n. 7710
in concreto adottata (in tal senso, con specifico riferimento alla notifica di atti impositivi, Cass. 27/03/2013, n. 7710;
Cass. 31/07/2007, n. 16899
Cass. 31/07/2007, n. 16899; Cass.
Cass. 16/05/2002, n. 7160
16899; Cass. 16/05/2002, n. 7160; Cass.
Cass. 17/11/2000, n. 14890
7160; Cass. 17/11/2000, n. 14890).
Cass. 01/08/2002, n. 11461
ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass. 01/08/2002, n. 11461: Cass.09/08/1996, n.
Cass. 09/08/1996, n. 7309
Cass. 09/01/1991, n. 104
7309; Cass. 09/01/1991, n. 104).
Cass. 18/01/2018, n. 1144
Dalla nullità della notificazione dell'avviso di accertamento deriva (come rilevato con il terzo mezzo) la illegittimità della iscrizione a ruolo (nonché della cartella di pagamento che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (tra le tante, Cass. 18/01/2018, n. 1144).
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6887/2015 R.G. proposto da CHIARAMONTE BORDONARO GABRIELE, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. Corinna Marzi, dalla quale, unitamente all'Avv. Barbara Capri, è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53/A, presso lo studio dell'Avv.

Angela Maria Lorena Cordaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Balistreri, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la sentenza n. 2697/29/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 22 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. Gabriele Chiaramonte Bordonaro adì gli organi di giurisdizione tributaria avverso una cartella di pagamento causalmente ascritta ad omesso o inesatto versamento di IRPEF (e relative addizionali) e IRAP per l'anno d'imposta 2006. Dedusse, in sintesi: l'illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza del titolo, attesa la giuridica inesistenza o la nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento; la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, per decorso del termine ex art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; l'infondatezza nel merito della pretesa azionata, siccome relativa al recupero di un contributo in conto impianti (quindi non soggetto a tassazione), erroneamente qualificato come in conto capitale.

2. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate, ente impositore, e della Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione, il ricorso del contribuente è stato disatteso in ambedue i gradi di merito. Per quanto qui d'interesse, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, nella sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto conforme all'art. 140 cod. proc. civ. il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, avviso «non autonomamente e tempestivamente impugnato», con assorbimento delle questioni di merito sollevate in ordine alla debenza delle imposte iscritte a ruolo. r.g. n. 68 2015 2 Cons. estl R1afJeIe Rossi 3. Ricorre per cassazione Gabriele Chiaramonte Bordonaro, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; resistono, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate e la Riscossione Sicilia S.p.A. la quale spiega ricorso incidentale condizionato articolato su un motivo. Considerato che:

4. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art.148 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., il ricorrente assume la giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento per radicale mancanza della relazione di notifica, unico documento idoneo a provare il compimento delle attività dell'ufficiale notificatore, non potendo attribuirsi valenza di relata alla attestazione apposta in calce all'avviso di accertamento dal messo notificatore del Comune di Butera, incaricato della notifica dall'Agenzia delle Entrate.

5. Con il secondo mezzo si eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, per mancata indicazione nella relazione di notifica del procedimento notificatorio adottato, delle operazioni svolte dall'agente notificatore di ricerca del destinatario (e delle altre persone abilitate alla ricezione dell'atto) nonché dell'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito dell'atto in Comune, adempimenti previsti, a pena di nullità, in ipotesi di modalità notificatoria effettuata ai sensi dell'art. 140 cod proc. civ., disposizione da reputarsi pertanto violata.

6. Con il terzo mezzo si rileva l'omessa declaratoria di illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di valido titolo, segnatamente poiché non preceduta dalla valida notifica dell'avviso di accertamento.

7. Le doglianze - da scrutinare unitariamente, dacché avvinte da intrinseca connessione - sono fondate nei sensi in appresso chiariti. La valutazione di regolare perfezionamento nei modi di cui all'art.140 cod. proc. civ. della notifica dell'avviso di accertamento contenuta nella gravata decisione non è conforme a diritto. r.g. n. 87J2Qj5 3 Cons. est. affaele Rossi Invero, la relazione di notifica apposta in calce all'avviso de quo (integralmente riprodotta nel ricorso introduttivo in ossequio al principio dell'autosufficienza) non reca alcuna attestazione del messo comunale notificatore circa la temporanea irreperibilità, all'indirizzo indicato, del destinatario né circa l'assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell'atto per suo conto (ovvero l'eventuale rifiuto alla ricezione da parte di questi ultimi).

Costituendo la notificazione nei modi di cui all'art. 140 cod. proc. civ. un mero sviluppo del procedimento non potuto portare a compimento mediante la (preferibile, nella intenti° legis, siccome idonea ad assicurare un più elevato grado di conoscibilità dell'atto) la consegna a mani proprie del destinatario (o nei riguardi delle persone in sua vece indicate dall'art. 139 cod. proc. civ.), l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte rappresenta l'ineludibile presupposto per il legittimo ricorso agli adempimenti (deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell'immobile, invio di notizia con raccomandata) perfezionanti la notifica per irreperibilità temporanea.

E il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata (in tal senso, con specifico riferimento alla notifica di atti impositivi, Cass. 27/03/2013, n. 7710;

Cass. 31/07/2007, n. 16899; Cass. 16/05/2002, n. 7160; Cass. 17/11/2000, n. 14890). L'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende r.g. n. 87/2O15 4 Cons. est ffaeIe Rossi illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass. 01/08/2002, n. 11461: Cass.09/08/1996, n. 7309; Cass. 09/01/1991, n. 104).

8. Da tali principi di diritto si è discostato il giudice di prossimità. L'impugnata sentenza ha infatti fondato l'affermazione di validità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. dell'avviso di accertamento su documenti diversi dalla relata di notifica (in specie, le comunicazioni tra Agenzia delle Entrate e Comune di Butera, l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale), senza invece arrestarsi al rilievo della assoluta mancanza, nella relata di notifica, di ogni indicazione circa le operazioni del messo comunale notificatore di ricerca e reperimento dei soggetti possibili consegnatari dell'atto (e finanche di accesso del messo all'indirizzo di residenza, dimora o domicilio del destinatario).

9. Dalla nullità della notificazione dell'avviso di accertamento deriva (come rilevato con il terzo mezzo) la illegittimità della iscrizione a ruolo (nonché della cartella di pagamento che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (tra le tante, Cass. 18/01/2018, n. 1144).

10. L'accoglimento del ricorso per le illustrate ragioni comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione. Resta assorbito il vaglio sul quarto e sul quinto motivo del ricorso principale, con cui, rispettivamente, è stata eccepita la decadenza dell'A.F. dal potere di accertamento per inosservanza dei termini ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'illegittimità della pretesa azionata, dacché relativa al recupero di un contributo c.d. in conto impianti erogato dalla Regione Sicilia, non integrante sopravvenienza attiva rilevante dal punto di vista fiscale: questioni rimesse (ove correttamente riproposte) all'apprezzamento del giudice del rinvio. r.g. n. 6:8'! 015 5 Cons. e Rossi 11. Del pari assorbita (e devoluto al giudice del rinvio) risulta la disamina dell'unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla S.p.A. Riscossione Sicilia, deducente una omessa pronuncia sull'eccepito difetto di legittimazione passiva di detto agente della riscossione.

12. Al giudice del rinvio è anche demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il quarto ed il quinto motivo ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 12 mag