Ordinanza — n. 22331/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8073/2015 R.G. proposto da: Anthony C Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio Elefante, con studio in Roma via Cardinal de Luca 10, ivi elettivamente domiciliato; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4 G3 P2fc,r-iunJc , 01/14,/~tai il 30 giugno 2014, non notificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22331/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8073/2015 R.G. proposto da: Anthony C Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio Elefante, con studio in Roma via Cardinal de Luca 10, ivi elettivamente domiciliato; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4 G3 P2fc,r-iunJc , 01/14,/~tai il 30 giugno 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik. RILEVATO CHE: - la società Anthony C Sri propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che ne aveva respinto l'appello contro l'avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap relativo all'anno di imposta 2007, con cui era stata accertata una omessa contabilizzazione di incassi e recuperati costi non inerenti; - il ricorso è affidato a tre motivi; l'agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; - con istanza del 16 aprile 2021, la società ha dichiarato di avere definito la pretesa V/( erariale oggetto di causa pagando l'intero carico fiscale di cui all'avviso di accertamento impugnato, attraverso la c.d. "rottamazione" ex art. 6, comma 3 D.L. 196/2016 delle cartelle provvisoriamente iscritte a ruolo dall'Ente impositore, e ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; - alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta N DEPOSITATO IN CANCELLEKifs oggi.