Italian tax court appeal dismissed; nullity claim rejected for apparent reasoning not lacking motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax authority's appeal challenging a regional tax court's decision to reform a first-instance judgment. The authority argued the lower court violated procedural rules by reforming a specific finding regarding unaccounted revenue without an incidental appeal from the taxpayer. The court held that the lower court's reasoning, while brief, was not merely apparent or lacking motivation, as it logically connected the taxpayer's failure to produce 2006 orders to the rejection of initial inventory figures. Consequently, the nullity claim based on Article 360(4) of the Civil Procedure Code was unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; The nullity sanction for violation of law applies only to decisions entirely devoid of motivation, containing irreconcilable contradictions, or presenting apparent reasoning that fails to explain the logical basis of the result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 30236/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro S.E.L. Istem Energy Lighting s.r.l. - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n.625/2/14, depositata il 9.5.2014. RGN 30236/14 Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 28.4.2021 dal • Consigliere Rosaria Maria Castorina. Ritenuto in fatto Con sentenza n.625/2/14, depositata il 9.5.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto da S.E.L.
S3stem Energy Lighting s.r.I (di seguito SEL) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente di impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per l'anno di imposta 2007, con il quale venivano ripresi a tassazione costi non di competenza per €2800,00 e costi non documentati per €83.322,00. La CTP riteneva che la contribuente non avesse contabilizzato ricavi per €83.322,00 indicati come rimanenze iniziali e mandava all'Agenzia di quantificare anche eventuali costi di produzione, accogliendo nel resto il ricorso.
La CTR, invece, su impugnazione dell'Agenzia, annullava l'avviso di accertamento ad eccezione della ripresa per i costi non di competenza per €2.800,00. Avverso la pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a quattro motivi. La contribuente non ha spiegato difese. Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo l'ufficio deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. 329 c.p.c. e 54 del d.lgs 546/92. Lamenta che la CTR, nonostante la contribuente non avesse proposto appello incidentale, aveva riformato la sentenza di primo RGN 30236/14 grado nella parte in cui aveva ritenuto che la S.E.L. non avesse contabilizzato ricavi per €83.332,00.
La censura non è fondata. Il giudice di primo grado ha affermato che la contribuente non aveva contabilizzato ricavi per €83.322,00 indicati come rimanenze iniziali e mandato all'Agenzia di quantificare anche eventuali costi di produzione. È incontestato che la contribuente non abbia impugnato tale statuizione con un appello incidentale. Tuttavia, come si evince dalla sentenza impugnata, è stato l'ufficio ad impugnare la statuizione, ribadendo le ragioni dell'avviso di accertamento e cioè il fondato recupero a tassazione di costi non documentati per €83.322,00 indicati in bilancio 2007 dalla Società come rimanenze iniziali relative a lavori iniziati nel 2006, basato sul fatto che le fatture relative a detti lavori erano state rilasciate nel 2007 e che la ditta non aveva prodotto ordini datati 2006 a giustificazione, impedendo che sulla stessa si formasse il giudicato.
La CTR ha ritenuto ingiustificato il recupero a costi delle rimanenze iniziali, ben potendo i lavori essere iniziati ed ordinati oralmente, come per prassi, nel 2006 e terminati nel 2007, anno in cui sono state rilasciate le fatture. La CTR ha, inoltre precisato che poiché l'Ufficio, nella sua ricostruzione dei ricavi da manodopera non aveva tenuto conto dei tempi morti durante a lavorazione e delle ore effettive impiegate e che il ricarico applicato sui materiali non trovava alcun riscontro, doveva ritenersi realistico il valore della produzione dichiarato dalla Società in €337.145,00, giustificando in tal modo l'annullamento dell'avviso in questa parte.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del DPR 917/82 e 2697 c.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. RG N 30236/14 3. Con il terzo e quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del Dlgs 546/92 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Lamenta che la CTR non aveva operato il corretto riparto dell'onere della prova in materia di rimanenze e aveva affermato i con motivazione meramente apparente i la illegittimità del recupero delle rimanenze iniziali non documentate e annullato la ripresa a tassazione di ricavi/corrispettivi non contabilizzati.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate. 3.1. La CTR non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova, ma pur riconoscendo che di costi si trattava, come dedotto dall'ufficio, ha affermato che quest'ultimi erano stati dimostrati dal contribuente. La CTR ha osservato: "è ingiustificato il recupero a costi delle rimanenze iniziali ben potendo i lavori essere iniziati ed ordinati oralmente, come per prassi, nel 2006 e terminati nel 2007, anno nel quale sono state rilasciate le fatture" "tenendo conto che l'Ufficio nella sua ricostruzione dei ricavi della manodopera non ha tenuto conto dei tempi morti durante la lavorazione e delle ore effettivamente impiegate e che il ricarico applicato sui materiali non trova alcun riscontro, si deve ritenere realistico il valore della produzione dichiarato dalla Società in €337.145,00". 3.2.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di RGN 30236/14 specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che <de decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.
U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr.
Cass.n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate RGN 30236/14 premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 4.3. Va altresì ricordato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). La sentenza impugnata si sottrae alla censura. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte resistente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115. RGN 30236/14 PQM Rigetta il ricorso. Così deciso nella cam