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Ordinanza — n. 22326/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22326/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22326/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente z•Ls ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20723/2015 R.G. proposto da IQ IMMOBILIARE s.n.c. di Angelo e Antonio Quaglia & C. (P. IVA: 01226630158), con sede in Cassínetta di Lugagnano (MI), via Dell'Industria n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Piras e Enrico Caratozzolo, con domicilio eletto presso l'Avv. da ultimo indicato (con studio in Roma, via Messina n. 30); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22326/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 20723/2015 R.G. proposto da IQ IMMOBILIARE s.n.c. di Angelo e Antonio Quaglia & C. (P. IVA: 01226630158), con sede in Cassínetta di Lugagnano (MI), via Dell'Industria n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Piras e Enrico Caratozzolo, con domicilio eletto presso l'Avv. da ultimo indicato (con studio in Roma, via Messina n. 30); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Parole chiave

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tassazione dell'IVA contenzioso tributario sospensione del procedimento azione di stato civile legittimazione a contestare licenza procedura di tassazione fiscale
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Testo completo

ato la seguente z•Ls ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20723/2015 R.G. proposto da IQ IMMOBILIARE s.n.c. di Angelo e Antonio Quaglia & C. (P. IVA: 01226630158), con sede in Cassínetta di Lugagnano (MI), via Dell'Industria n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Piras e Enrico Caratozzolo, con domicilio eletto presso l'Avv. da ultimo indicato (con studio in Roma, via Messina n. 30); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

R.G.N. 20723/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-IQ IMMOBILIARE s.n.c./A.E. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 211/19/2015, emessa il 22 dicembre 2014 e depositata il 27 gennaio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; Rilevato 1. che la contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 77/29/2013, con la quale la CTP di Milano aveva rigettato l'impugnazione di avviso di accertamento IVA e IRAP, per l'esercizio 2005;

2. che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del presente processo allegando documentazione inerente la procedura di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti (attivata con istanza del 31 maggio 2019), della quale ha quindi dichiarato di volersi avvalere; ritenuto 1. in forza della dichiarazione del debitore ricorrente di volersi avvalere della definizione agevolata oltre che delle istanze di cui innanzi ed in considerazione anche dell'allegata documentazione di dichiarare l'estinzione del presente processo 46§~§i con compensazione delle relative spese (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01; si veda altresì, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

P.Q.M.

dichiara estino il processo 115~, con compensazione delle relative