Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for using late-produced documents without procedural evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The Regional Commission had accepted late-produced documents as evidence despite their non-submission during the administrative procedure, violating specific tax code provisions. The court ruled that the lower court failed to evaluate the procedural prerequisites for using such documents, necessitating a remand to the Regional Commission with a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 DPR 600/1973; Art. 52 DPR 633/1972; Art. 58 D.Lgs 546/1992: Documents not produced during the administrative procedure cannot be utilized in court unless their admissibility is strictly evaluated against statutory requirements.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7841/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro MICRON s.r.l. (C.F.: 01990370262), con sede in Resana (TV), via Muson n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Aliprandi e domiciliata R.G.N. 7841/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./MICRON s.r.l. presso l'Avv.
Silvia Bertoletti (con studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto n. 1312/01/2014, emessa il 26 giugno 2014 e depositata il 10 settembre 2014; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto (tranne che per il capo inerente le spese) dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 13/02/12, con la quale la CTP di Treviso aveva accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento emessi, con riferimento agli esercizi 2006 e 2007, per recuperare IVA e imposte dirette.
2. La CTP, in particolare, accolse le impugnazioni pur ritenendo fondata l'eccezione di tardività della documentazione prodotta dalla ricorrente in giudizio sollevata dall'A.E.
3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l'appello dell'A.E. (tranne che per le spese processuali) ponendo a base della decisione la documentazione di cui innanzi dopo averla ritenuta utilizzabile in appello (sostanzialmente ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) ancorché tardivamente prodotta in primo grado (in violazione dell'art. 32 del citato decreto).
4. Come detto, contro la sentenza d'appello l'A.E. ricorre con un motivo e la contribuente si difende con controricorso (con il quale paventa, senza articolarla concretamente, una inammissibilità del motivo di ricorso). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito evidenziati. R.G.N. 7841/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./MICRON s.r.l.
2. Con motivo unico, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 32 e 33, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 52, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la CTR ritenuto utilizzabili ai fini della decisione documenti richiesti alla contribuente in sede d'accesso e dalla stessa non esibiti in detta sede ma prodotti solo in sede processuale. 2.1. Il motivo è fondato in quanto, la CTR, con la motivazione sintetizzata al n. 3 della precedente ricostruzione dei fatti processuali, nella sostanza, considerando utilizzabili i documenti in appello, ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, ha finito con il ritenerli utilizzabili, nella specie, anche ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza valutare i presupposti della loro utilizzabilità processuale nonostante la mancata esibizione in sede procedimentale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio d