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Ordinanza — n. 22318/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court rejects Revenue Agency appeal, upholding tax break for undeveloped land in urban recovery plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22318/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that granted a tax incentive for undeveloped land. The lower court ruled that the land qualified for the benefit because it was included in an urban recovery plan and purchased by a housing cooperative acting as the recovery entity. The supreme court affirmed this interpretation, stating that the statutory language explicitly allows undeveloped areas within such plans to enjoy the fiscal relief.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1, L. n. 168/1982; Art. 27, comma 1, L. n. 457/1978: The tax incentive for urban recovery applies to undeveloped areas included in a recovery plan, provided the buyer is the entity executing the recovery project.

Parole chiave

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urban recovery plan tax incentive registration undeveloped land housing cooperative fiscal relief registration tax appeal dismissal urban planning law imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1, L. n. 168/1982
23 Ciò che rileva, ai fini dell'agevolazione fiscale, è la sussistenza dei presupposti individuati dall'art. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n.
Art. 27, comma 1, L. n. 457/1978

Giurisprudenza citata

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Cass. 11786/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27405-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro DRENIG ROBERTO; Si'LviA PiAei - intimatcó - 2393 avverso la sentenza n. 1270/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 27/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI; ,a R.G. N.27405/18 Rilevato che 1.

L'Agenzia delle Entrate ricorre con un solo motivo per la cassazione della sentenza n. 1270/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di d311':rii n.1449/2014, ha accolto l'appello dei signori Roberto Drenig e Silvia Mari avverso l'avviso di liquidazione n.201011T004032, relativo all'imposta di registro (anno 2011), con il quale era stata revocata l'agevolazione ex art. 5 della I. n. 168 del 1982, in relazione all'atto di acquisto di un terreno edificabile. 1.1 Con l'impugnata decisione, l'adita Commissione ha ritenuto che le aree non edificate possono essere ammesse a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art.5 del D.L. n. 168/1982, perché così previsto dall'art.27, 1 comma, L.n.457/78 che recita:« I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.». 1.2 Nella motivazione della sentenza, inoltre, assume rilievo la circostanza che nel caso in esame sono sussistenti sia la condizione oggettiva che quella soggettiva richieste dall'art.5 del D.L. n. 168/1982, per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, requisiti che devono coesistere per giustificare l'agevolazione in esame, secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità. La condizione soggettiva è che il soggetto che pone in essere il recupero è lo stesso che acquista l'immobile e, nella fattispecie, trattasi di una cooperativa edilizia che deve costruire immobili da destinare ai soci; la condizione oggettiva è l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero ex art.28 L.n. 457/78 di iniziativa pubblica o privata purché, in quest'ultimo caso, convenzionata con il Comune.

Rileva, a tal proposito, la CTR che agli atti esiste la Delibera del Consiglio Comunale di Gaeta n.47 del 19/05/2006 prorogata con delibera del Consiglio Comunale di Gaeta n.18 del 04/03/2011 che inserisce nel Programma di Recupero Urbano denominato< IL COLLE> i terreni siti in Gaeta, ed individuati catastalmente alle particelle 1061 e 1064 del foglio 25 di mq.1691, oggetto dell'avviso di liquidazione. Anche il Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Gaeta-settore urbanistica e territorio-rilasciato il 4/11/2011, esistente agli atti, prova che le " particelle nn.1061,1064,1062 e 993 del Fg.25 rientrano nel Programma di Recupero Urbano denominato "Il Colle-" approvato con Delibera di C.C.n.47 del 19/05/2006".1.3 Per tale compresenza di condizioni la CTR reputa incontrovertibile che le aree trasferite rientrano nel disposto dell'art.27 della legge n.457/78 e sono soggette a tassazione in termine fisso.

I contribuenti non hanno esplicato difese. Considerato che 2.La ricorrente Agenzia propone un solo motivo di ricorso con il quale, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 del cod.proc.civ. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge n. 168/1982 nonché degli articoli 27 e 28 della legge n. 457/1978 .Deduce la ricorrente che il perimetro di applicazione della norma agevolatrice , che dispone :« Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa, privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa», è quello dei trasferimenti di immobili per cui si attua un recupero. Afferma, testualmente che :«Sia l'interpretazione letterale che quella logica della disposizione depongono, ai fini della sua applicazione, per l'esistenza di un immobile edificato che possa permettere un suo recupero.» 2.1. Il motivo di ricorso è infondato per i principi di seguito enunciati. L'art. 27 della I. n. 457 del 1978 stabilisce: "I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature". L'art. 28 della I. n. 457 cit. precisa: "I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento". Gli artt. 27 e 28 della legge n. 457 del 1978 prevedono che i piani di recupero possono avere ad oggetto non solo un recupero edilizio (nell'ambito del quale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e ristrutturazione edilizia), bensì anche un recupero urbanistico (che ha ad oggetto la ridefinizione del tessuto urbanistico di un'area o di o di un complesso di aree, anche con riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche esistenti).2.2 Le suddette disposizioni consentono che, nell'ambito delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistenti, siano ricomprese oltre ad edifici particolarmente degradati, anche aree inedificate.

Infatti, secondo quanto previsto dal Legislatore, la delimitazione delle zone del territorio comunale da assoggettare a piani di recupero è finalizzata a dettare una disciplina tecnica di dettaglio per facilitare non solo interventi di conservazione, risanamento e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente degradato, ma anche per migliorare e razionalizzare l'assetto urbanistico complessivo di tali zone o comparti edificatori, con la possibilità, quindi, di ricomprendere nelle stesse, anche eventuali aree inedificate, in vista di un loro sfruttamento edilizio.

I piani di recupero, infatti, possono avere ad oggetto non solo un recupero edilizio (nell'ambito del quale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e ristrutturazione edilizia), ma anche di recupero urbanistico che può avere ad oggetto la ridefinizione del tessuto urbanistico di un'area o di un complesso di arre, anche con riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche esistenti, assumendo in tal caso il piano di recupero una più specifica funzione programmatoria, intervenendo a ridisegnare l'assetto urbanistico esistente nelle zone soggette a recupero, il che non esclude la possibilità di consentire anche lo sfruttamento di aree inedificate ricomprese nelle zone soggette a recupero urbanistico. 23 Ciò che rileva, ai fini dell'agevolazione fiscale, è la sussistenza dei presupposti individuati dall'art. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168, dettata in materia dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati).

La disposizione subordina l'agevolazione fiscale - consistente nell'applicazione, agii atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, catastali ed in misura fissa - all'esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende:

1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa, 2) che, perciò, l'agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti (Cass.11786/2008) 2.4 Nel caso in esame, la revoca dell'agevolazione non è giustificata dall'assenza dei prescritti requisiti, che sono entrambi presenti come puntualizzato dalla CTR che ha accertato che il soggetto che pone in essere il recupero è lo stesso che ha acquistato l'immobile e, nella fattispecie, trattasi di una cooperativa edilizia ;- il piano di recupero inerente al Programma di Recupero Urbano denominato IL COLLE, nel quale erano rícomprese la particelle catastali che identificano i terreni acquistati, stato approvato con delibera del Consiglio Comunale di Gaeta n.18 del 04/03/2011 .

2. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto buon governo dei principi su richiamati , pertanto, in ragione di siffatti rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. P. Q. M. La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nell'adunanza camerate, tenuta con modalità da "remoto", i