Cassation court dismisses appeal as it cannot re-evaluate factual findings on non-operating company status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision regarding a non-operating company. The agency argued the lower court failed to properly evaluate evidence proving the company's lack of revenue was due to external economic crises rather than internal malfeasance. The court dismissed the appeal because it cannot re-examine factual findings or substitute its own assessment of the evidence presented during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 4 bis I. 23 dicembre 1994 n. 724; Art. 113 e 115 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or independently assess the merit of the case, limiting its review to legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24967/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Industrie Abate s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Preziosi, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Terenzio, 10 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione 'tributaria regionale della Campania, n. 2512/34/2017, depositata il 20 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20 marzo 2017, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Industrie Abate s.r.l. per l'annullamento dell'atto di diniego di disapplicazione delle disposizioni normative in tema di società non operative; - il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente avesse offerto prova del fatto che la mancata produzione di ricavi nel triennio fosse imputabile a situazioni oggettive e esterne, rilevanti ai sensi dell'art. 30, I. 23 dicembre 1994, n. 724; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la Industrie Abate s.r.I.;
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 30, comma 4 bis, I.n. 724 del 1994, 2697 c.c., e 113 e 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistenti i presupposti per la disapplicazione della normativa dettata in tema di società di comodo senza «una vera valutazione degli elementi addotti dall'Ufficio in sede contenziosa, né esaminare gli aspetti evidenziati nel provvedimento impugnato»; - il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione, la quale ha osservato che, quanto agli immobili posseduti, la loro mancanza di redditività è dipesa dalla crisi del settore edilizio, oltre che, quanto ad uno di essi, dalla mancanza del certificato di agibilità, intervenuto solo nel 2013, e che, quanto 'alle partecipate Ottoservice, Tubisud e Promotel, la causa impeditiva è stata rinvenuta nella crisi dei settori nei quali tali società erano destinate ad operare, nonché, quanto alla prima società, nel fallimento del complesso commerciale nel quale avrebbe dovuto operare e, quanto alla terza, nel contenzioso con il Ministero dello sviluppo economico; - orbene, una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr.
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 6.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2021. Il Presidente DEPOSITATO