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Ordinanza — n. 22309/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to failure to prove individual litigation values under suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22309/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to demonstrate that the specific litigation values met the threshold for suspending appeal deadlines. Although the agency argued a global value of 55,000 euros justified the suspension, the court noted that three distinct assessments existed with separate autonomy. Consequently, the burden remained on the agency to prove each individual case fell within the suspended limit, which it did not do.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 12 D.L. 98/2011; Art. 360 c.p.c.: The suspension of appeal deadlines for small-value litigations applies only to individual cases; the tax authority must prove the specific value of each distinct assessment to benefit from the suspension, as effects of a company's litigation closure do not extend to partners.

Parole chiave

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tax appeal admissibility suspension of appeal deadlines individual litigation value autonomy of separate assessments partnership liability limits tax transparency rules burden of proof on taxpayer prorata di detrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 12 D.L. 98/2011
i) Violazione dell'art. 39 ,comma 12 ,lett.
Art. 360 c.p.c.
546\1992 ex art. 360 1 co.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12748-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del 2020 Direttore pro tempore, elettivamente 3823 domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO PROFETA SAS DI CARMINE PROFETA , PROFETA CARMINE, SANGIUOLO ANTONINA; - intimati - avverso la sentenza _ n. 379/2013 della (a COMM.TRIB.REG. NAPOL , depositata il 15/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2020 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Profeta Carmine sas con cui erano individuati maggiori ricavi a seguito di applicazione al costo del venduto la percentuale di ricarico del 120%, da cui scaturiva una maggiore pretesa fiscale ai fini del reddito di impresa , nonché maggiori imposte IVA ,Irap . Tale reddito accertato per trasparenza era poi imputato pro quota anche ai soci Profeta Carmine e Sangiuolo Antonina . Tali atti erano impugnati sia dalla società che dai soci , e la Ctp di Benevento , dopo averli riuniti, accoglieva i ricorsi in quanto non era giustificabile l'applicazione della media semplice in presenza di prodotti disomogenei e peraltro i prezzi di ogni categoria presentavano ulteriori differenziazione .

L'appello proposto dalla Agenzia era dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini di legge . Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate , che- si affidava ad un unico complesso motivo , così sintetizzabil :

i) Violazione dell'art. 39 ,comma 12 ,lett. C. del D.L n. 546\1992 ex art. 360 1 co. Cpc n• 4 • Non si costituivano rr j1,+417/vvt‘st -- Ragioni della decisione Con il ricorso l'agenzia delle Entrate , si duole che la CTR ai fini del termine per impugnare ,non abbia considerato che nel caso i termini di impugnazione , ai sensi dell'art. 39 comma 12 del D.L. 98 \ 2011 erano sospesi fino al 30 giugno 2012 . Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non considera che la possibile definizione di cui all'art. 39 suddetto non riguarda tutte le liti pendenti ma solo quelle di valore non superiore apo.000,00 .

Nel caso la ricorrente Agenzia non precisa il valore della singola lite cioè della società e dei singoli soci ,ma si limita a indicare il valore globale di 55 mila euro sia pure al fine della prenotazione a debito del contributo unificato. Proprio perché erano stati emessi tre accertamenti distinti, e dotati di specifica autonomia, era onere del ricorrente , per avvalersi della sospensione dei termini, provare che le singole liti rientrassero nei limiti per i quali poteva essere presentata domanda di definizine della lite, dovendosi ritenere che sospensione del termine ordinario per proporre ricorso in appello si configura come eccezione alla regola generale .

Del resto se gli accertamenti non fossero autonomi de plano non si poteva applicare la definizione della lite, atteso il valore dichiarato di 55 mila euro. Comunque , per consolidata giurisprudenza a dimostrazione della regola della autonomia delle liti , vi è il principio consolidato secondo il quale gli effetti della chiusura della lite da parte della società di persone non si estende ai soci, atteso che le controversie nei confronti dei soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione sono autonome rispetto alle liti instaurate nei confronti della società..Pertanto non essendo stato specificato il valore delle singole liti, richiamando i singoli accertamenti , il motivo è inammissibile .

P. Q.M La Corte dichiara inammissibile il rico rso . Nulla sulle spese . Roma, 29 lo 2020 Il presidente — —