Cassation court allows tax agency appeal, ruling preliminary hearing not mandatory for non-sector-study assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had declared the taxpayer's appeal inadmissible. The agency argued that the tax assessment relied on substantive business controls rather than sector studies, meaning the mandatory preliminary hearing requirement did not apply. The court agreed, noting the assessment used inconsistent inventory data and thus fell outside the specific legal conditions requiring a pre-assessment hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 lett. d DPR 600/1973; Art. 54 DPR 633/1972: The preliminary hearing requirement before tax assessment applies exclusively when the assessment is based on sector studies; for assessments grounded in substantive controls using inconsistent data, no such hearing is mandated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9814-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro IANNUCCELLI MARIA CELESTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 12, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SESTINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 598/2013 della oU Lo COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 14/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2020 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; Considerato che: Dall'esposizione in fatto contenuta nel ricorso e nel controricorso, emerge che l'Agenzia delle Entrate, dopo l'invio del questionario ai sensi dell'art. 32 dpr 600\1973 e 51 dpr 633\1972, aveva emesso nei confronti di Iannuccelli Maria Celeste avviso di accertamento con cui rettificava, ai sensi dell'art. 39 del dpr 600\73 e dell'art. 54 del dpr 633\1972, per l'anno 2006, l'imposta dovuta ai fini irpef, iva, e irap, oltre sanzioni. Tale atto era impugnato dalla contribuente, sotto il profilo della illegittimità della applicazione degli studi di settore.
La commissione provinciale di Frosinone, ritenendo che l'impugnazione non era stata preceduta dalla procedura di accertamento con adesione, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre i termini di legge. Tale sentenza era impugnata dalla contribuente, e la CTR del Lazio, accertato che l'impugnazione dell'accertamento era stata tempestiva, accoglieva l'appello ritenendo che non era stata attivata la procedura del contraddittorio ante accertamento. Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico complesso motivo.
Si costituiva con controricorso la contribuente Iannuccelli, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o infondato. La contribuente depositava, a seguito della fissazione della camera di consiglio, memoria difensiva. Ragioni della decisione: Con l'unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 lett. d del dpr n. 600\1973, dell'art. 54 del dpr n. 633\1972, nonché dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc. Premesso che va rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla controricorrente, in quanto il ricorso non tende ad una rivalutazione del merito della causa, il motivo è fondato.
Secondo la tesi della ricorrente la Ctr avrebbe ignorato o falsamente applicato la disciplina vigente, in quanto l'accertamento non si basava sugli studi di settore, ma derivava da un controllo sostanziale dell'attività di impresa. Va rilevato che l'art. io della legge n. 146 del 1998, nel testo applicabile, prevede che "gli accertamenti basati sugli studi di settore ... sono effettuati ... qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi [comma ...
Nelle ipotesi di cui al comma i l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire ... [comma 3 bis]". Pertanto, solo nel caso in cui l'accertamento sia basato sullo studio di settore l'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente è un obbligo dell'Amministrazione finanziaria. Poiché non è previsto in via generale nel sistema fiscale l'instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell'invio dell'accertamento, deve ritenersi che trattasi di eccezione, che non può trovare applicazione fuori dai casi previsti (cfr.
Cass., S.L., nn. 24823/2015). Va altresì precisato che l'accertamento tributano può dirsi fondato su studi di settore solo quando trovi in essi la sua ragione d'essere, il che non si è verificato nel caso in esame (Cass. n. 31814 del 2019). Nella specie, dalla lettura dell'avviso di accertamento (integralmente trascritto, per autosufficienza, nella parte che in questa sede rileva, alle pp. 8-11 del ricorso) emerge - contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata - che la ricostruzione dei ricavi dell'impresa ex art. 39, comma i, D.P.R. n. 600/1973 non è stata giustificata, dall'Ufficio, sulla base degli studi di settore ma da un indice di rotazione del magazzino non coerente, rilevandosi che "le giacenze di magazzino appaiono fortemente gonfiate nel corso degli anni" tenuto conto delle dimensioni del deposito, non in grado di ricevere merce per un valore di 385 mila euro.
Inoltre il contribuente, sebbene l'attività commerciale fosse rimasta aperta per 300 giorni, aveva emesso scontrini solo in 173 giorni, a volte anche per un euro sebbene l'attività fosse di gioielleria. L'accertamento, quindi, faceva leva su dati economici incongrui ed in contrasto con le leggi economiche, e quindi non era necessario il contraddittorio preventivo. Al riguardo, va solo precisato, quanto alla ripresa relativa all'IVA, che, in applicazione del diritto unionale, la violazione dell'obbligo del contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (c.d. prova di resistenza) (Cass., S.U., n. 24823/15, cit.), ma nella specie ciò non risulta essere mai avvenuto.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla ctr del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame, in base ai principi sopra evidenziati. PQM La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio (in diversa composizione) che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. Roma 29 10.2020 Il IPresyenty