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Sentenza — n. 22304/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling that selling land turned into buildable land is not subject to VAT.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22304/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Gianipiero Rostagno's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his VAT exemption claim. Rostagno argued that selling land he had cultivated was not taxable because it lacked the status of a tool for his agricultural business. The court agreed, noting that the land's transformation into buildable property removed its agricultural utility, thereby exempting the sale from VAT under EU law.

Regesto Legislator

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Art. 1 DPR 633/1972; Art. 4, nn. 1 e 2, Sesta Direttiva IVA: The sale of land by an agricultural entrepreneur ceases to be subject to VAT once the land loses its status as a tool for the business due to its transformation into buildable land.

Parole chiave

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agricultural entrepreneur VAT exemption buildable land instrumental asset EU VAT Directive taxable transaction Cassazione strutture agrarie

Disposizioni normative citate

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Art. 1 DPR 633/1972
Nonno di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1 del d.P.R.
Art. 4, nn. 1 e 2, Sesta Direttiva IVA
633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C- 181/10), sull'interpretazione dell'art. 4, nn.
Art. 9, n. 1, Direttiva IVA
Art. 16, Direttiva IVA
Art. 295, n. 1, punto 3, Direttiva IVA
Art. 177, primo comma, lett. a), 2082 e 2697 cod. civ.
Art. 2, primo comma, e 4, primo comma, d.P.R. 633/1972
Art. 65 DPR 917/1986
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 65 del d.P.R.
Art. 2217, 2697 e 2710 cod. civ.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
633, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. 1.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33495 del 27/12/2018
Cass. n. 15007 del 17/07/2015
Corte di Giustizia UE, cause C-180/10 e C-181/10
Cass. n. 2017 del 24/01/2019
1, punto 3, della Direttiva I.V.A.» (così Cass. n. 2017 del 24/01/2019, pronunciata in fattispecie similare; conf.
Cass. n. 9148 del 23/04/2014
Cass. n. 8327 del 09/04/2014
9148 del 23/04/2014; Cass. n. 8327 del 09/04/2014; Cass.
Cass. n. 27576 del 20/11/2008
8327 del 09/04/2014; Cass. n. 27576 del 20/11/2008; Cass.
Cass. n. 5366 del 02/06/1999
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17343/2012 R.G. proposto da Rostagno Gianipiero, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell'avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; A") - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 62/25/11, depositata il 27 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Cons. est. G.M. Nonno Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 62/25/11 del 27/05/2011, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da Giampiero Rostagno avverso la sentenza n. 96/13/09 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2004. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni edificabilii da parte del contribuente, imprenditore agricolo e comproprietario dei beni. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell'appello osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che il terreno oggetto di cessione era stato coltivato dal Rostagno, con conseguente sicura strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa.

2. Giampiero Rostagno impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale del 18/12/2019 la causa veniva rimessa in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Giampiero Rostagno deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, primo comma, lett. a), 2082 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 2, primo comma, e 4, primo 2 Cons. est. G.M. Nonno comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 65 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), degli artt. 2217, 2697 e 2710 cod. civ., degli artt. 2, primo comma, e 4, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'ad. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. 1.2. In buona sostanza, il ricorrente evidenzia l'insussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'assoggettabilità della cessione dei terreni edificabili ad IVA.

2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati in ragione delle considerazioni che seguono. 2.1. Non è dubbio che la cessione di un bene strumentale all'esercizio dell'impresa è soggetta ad IVA (cfr., da ultimo, Cass. n. 33495 del 27/12/2018) e che la CTR ha ritenuto la strumentalità dei terreni oggetto di cessione all'esercizio dell'impresa agricola del contribuente, in ragione del fatto che gli stessi risultano essere stati da quest'ultimo coltivati. 2.2. Tuttavia, la sentenza impugnata ha, altresì, accertato la trasformazione dei menzionati terreni agricoli in terreni edificabili, sicché gli stessi non possono più dirsi strumentali all'esercizio dell'impresa agricola, strumentalità che è venuta meno in ragione della nuova qualificazione giuridica (cfr., in tema di IRAP, Cass. n. 15007 del 17/07/2015). 2.3.

Trova, pertanto, applicazione quell'orientamento giurisprudenziale della S.C., da ultimo consolidatosi anche in ossequio alla giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, per il quale «la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità 3 Cons. est. G.M. Nonno di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C- 181/10), sull'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva I.V.A.» (così Cass. n. 2017 del 24/01/2019, pronunciata in fattispecie similare; conf.

Cass.n. 9148 del 23/04/2014; Cass. n. 8327 del 09/04/2014; Cass. n. 27576 del 20/11/2008; Cass. n. 5366 dei 02/06/1999).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. 3.1. La controvertibilità della questione al momento della proposizione del ricorso originario giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., la presente sentenza è sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella città di Roma in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19. 4 Cons. est. G.M. Nonno Così deciso in Roma il 10 dicembre 2020. Il Consigliere est. (Giacomo Mari