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Ordinanza — n. 22134/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where multiple share transfers in one deed require separate fixed registration taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the notary's appeal against a regional tax commission ruling that fixed registration taxes must be applied individually to each share transfer contained in a single deed. The notary argued for a single fixed fee based on the plural noun 'quotas' in the statute, while the opposing party contended that each transaction retains independent legal relevance. The court held that despite being in one document, the distinct sales constitute separate negotiable acts requiring individual taxation.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986; Art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986: When a single deed contains multiple distinct share transfers, each transfer constitutes an independent negotiable act subject to separate fixed registration taxes.

Parole chiave

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share transfer taxation fixed registration tax single deed multiple acts independent negotiable acts registration tax appeal imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione imposizione dei coniugi imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
3.3 - La decisione riceve conforto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale « nen' ipotesi di contestuali cessioni di [•..] quote sociali ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R.
Art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
3.3 - La decisione riceve conforto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale « nen' ipotesi di contestuali cessioni di [•..] quote sociali ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R.
Art. 384, primo comma, cod. proc. civ.
3.4 - Consegue alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del superiore principio di diritto - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nei pertinenti arresti - il rigetto del ricorso.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il 6 C.C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, ordinanza n. 25341 del 11/10/2018
14.05112017 realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili » (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 25341 del 11/10/2018, Rv.
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14866 del 20/07/2016
651431 - 01, la quale ha fatto applicazione del principio enunciato pur nel caso scrutinato « di contestuali cessioni di tutte le quote sociali in favore dì uno stesso cessionario »; adde Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14866 del 20/07/2016, Rv.
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 22899 del 29/10/2014
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 22899 del 29/10/2014, Rv.
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19245 dell'11/09/2014
632744 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19245 dell'11/09/2014, Rv.
Sez. 5, sentenza n. 17949 del 19/10/2012
632288-01; Sez. 5, sentenza n. 17949 del 19/10/2012, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14051-2017 proposto da: GAUDENZI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARGANO 26, presso lo studio dell'avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 4086 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6726/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

MASSIMO VECCHIO; C.C. 16-06-2021 NUM.ORD. 28 R.G.N. 14.051/2017 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6726/2016 del 18 novembre 2016, pubblicata 13 dicembre 2016, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 435/2015, ha rigettato il ricorso proposto dal notaio, responsabile di imposta, dott. Carlo Gaudenzi, nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso l' avviso, notificato il 26 maggio 2014, di liquidazione della imposta di registro complementare, in relazione al rogito, in data 10 aprile 2014, recante la contestuale stipulazione di tre distinte cessioni di quote societarie per i quali il notaio aveva autoliquidato l'imposta colla (unica) tariffa fissa di euro 200,00 (per tutte e tre e non per ciascuna delle cessioni stipulate), 2. - Il responsabile di imposta ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 5 giugno 2017. 3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 4 luglio 2017.

CONSIDERATO 1. - La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata col rigetto del ricorso introduttivo, osservando con richiamo di pertinenti arresti di legittimità: « la cessione di quote sociali verso uno o più cessionari, [...] benché contenute in unico documento, costituiscono disposizioni negoziali che rilevano, ciascuna autonomamente ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ai sensi del [...] primo comma dell'art. 21 » del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto « conservano una propria autonoma rilevanza giuridica » siccome « non necessariamente derivanti le une dalle altre »; mentre « il richiamo effettuato dal notaio all'art. 11 che vorrebbe l'assoggettamento dell'unico documento, a prescindere dei negozi giuridici contenuti nello stesso, è 3 C.C. 16-06-2021 NUM.ORD. 28 R.G.N. 14.051/2017 inconferente », in quanto « le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù di legge o di esigenza obbiettiva del negozio giuridico (e, quindi, non per volontà delle parti) un vincolo di connessione immediata e necessaria [...] un collegamento che [...] sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come giuridicamente e concettualmente necessario alla convenzione stessa ». 2. - Il responsabile di imposta denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e in relazione all'art. 11 della relativa Tariffa, parte prima, allegata.

Il ricorrente, pur consapevole del contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 7809 del 16/04/2015), obietta che nella ipotesi, ritenuta identica, prevista dall'art. 4, primo comma, lett. d), della Tariffa cit., gli atti di assegnazione a soci, associati e partecipanti, ancorché recanti plurime disposizioni, sono soggetti alla applicazione di una unica imposta di registro a tariffa fissa e non a tante imposte a tariffa fissa quante sono le assegnazioni. E soggiunge che l'art. 11, primo comma, della Tariffa cit., nel prevedere la imposta in misura fissa per gli « atti pubblici [...] aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società [...] », avrebbe, con l'uso del sostantivo al plurale « quote », inteso sancire l'applicazione di una sola imposta di registro a tariffa fissa, anche nel caso di più cessioni di quote contenute nel medesimo rogito. 3. - Il ricorso è infondato. 3.1 - Il riferimento operato dal ricorrente all'art. 4, primo comma, lett. d), n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è assolutamente impertinente. 4 C.C. 16-06-2021 NUM.ORD. 28 R.G.N. 14.051/2017 La disposizione di favore in parola - derogatrice e di stretta interpretazione - si applica, infatti, solo « se [le assegnazioni sono] soggette alla imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro ». 3.2 - Del pari non ha fondamento l'argomento fondato sul tenore meramente letterale della previsione dell'art. 11, primo comma, defla Tariffa, cit.

L'uso del plurale « quote » non assume giuridica rilevanza, essendo indifferentemente adoperato, nell'uso comune del linguaggio, in luogo del singolare « quota », per rappresentare il trasferimento (totale o parziale) della partecipazione in una determinata società effettuato da un singolo cedente a un singolo cessionario. Il sostantivo al plurale « quote » costituisce, inoltre, sul piano della analisi logica della proposizione, specificazione del sostantivo singolare « negoziazione ». Sicché, neppure sul piano meramente letterale, trova alcun addentellato nel testo della disposizione la tesi del ricorrente: costui postula, infatti, l'applicazione di una unica imposta, a tariffa fissa, nel caso in cui l'atto registrato contenga plurime negoziazioni, cioè più contestuali cessioni di quote di partecipazione, mentre la norma reca il riferimento al sostantivo singolare « negoziazione ».

Correttamente ha Commissione tributaria regionale ha stabilito che l'imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni, contenute nel rogito. 3.3 - La decisione riceve conforto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale « nen' ipotesi di contestuali cessioni di [•..] quote sociali ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma distinti e autonomi atti negoziali, che, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, 5C.C. 16-06-2021 NUM.ORD. 28 R.G.N. 14.05112017 realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili » (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 25341 del 11/10/2018, Rv. 651431 - 01, la quale ha fatto applicazione del principio enunciato pur nel caso scrutinato « di contestuali cessioni di tutte le quote sociali in favore dì uno stesso cessionario »; adde Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14866 del 20/07/2016, Rv. 640627 - 01;

Sez. 6 - 5, ordinanza n. 22899 del 29/10/2014, Rv. 632744 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19245 dell'11/09/2014, Rv. 632288-01; Sez. 5, sentenza n. 17949 del 19/10/2012, Rv. 624009-01). 3.4 - Consegue alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del superiore principio di diritto - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nei pertinenti arresti - il rigetto del ricorso. 4. - Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. 5. - La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il 6 C.C. 16-06-2021 NUM.ORD. 28 R.G.N. 14.051/201