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Ordinanza — n. 22132/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax notice notification validity and statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22132/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal challenging the validity of tax notices and the statute of limitations. The taxpayer argued that notices were improperly served to a butcher instead of the correct recipient, claiming this invalidated the service. The court rejected this, ruling that the taxpayer failed to prove the recipient lacked authority to accept the documents, and the first ground for dismissal absorbed the second. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 1566 c.c.: The burden of proof regarding the lack of authority to receive tax notices rests with the taxpayer; failure to provide specific evidence of such absence precludes the claim of invalid notification.

Parole chiave

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tax notice notification burden of proof authority to receive statute of limitations tax collection procedure prova dell'avvenuta notifica prova della proprietà titolare del conto

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 1566 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5742/2018 R.G. proposto da Gargiulo Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 287, presso l'avv. Antonio brio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Falcone e Francesco Falcone giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giosuè Borsi 21, presso l'avv. Vincenzo Genovese, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Carolillo giusta delega a margine del controricorso, - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore; nonché Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, - intimati - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Calabria (Reggio Calabria), Sez. 2, n. 2087/02/17, del 23 maggio 2017, depositata il 6 luglio 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria;

1. La controversia concerne l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativa e diverse cartelle di pagamento opposte per nullità e/o inesistenza della notifica e per intervenuta prescrizione del credito. Il ricorso era parzialmente accolto in primo grado con riduzione dell'importo complessivo per il quale era chiesto l'iscrizione di ipoteca. L'appello del contribuente era rigettato con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Cosenza mentre non si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e il concessionario;

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello avrebbe considerato notificate le cartelle nonostante queste fossero state consegnate a tal Polillo Roberto (qualificatosi come addetto alla ricezione), ma poi risultato essere il macellaio del quartiere il cui negozio sarebbe stato ubicato nello stesso stabile abitato dal contribuente;

3. Il motivo non è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata è espressa in buona sostanza dalla ritenuta mancata prova, che spettava alla parte ricorrente, dell'assenza di un conferimento di incarico del Gargiulo al Polillo di ricevere gli atti al primo destinati. Questa dimostrazione è rimasta del tutto inevasa anche in sede di ricorso per cassazione, laddove il contribuente continua ad insistere sulla estraneità tra Polillo e Gargiulo, la quale, in sé, non significa che non vi possa essere stato un incarico a ricevere gli atti dal secondo al primo, incarico la cui assenza deve essere oggetto di una specifica prova;

4. Il rigetto del primo motivo è assorbente rispetto al secondo, sicché il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio nei confronti della parte resistente, liquidate in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi euro 4.100,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma