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Ordinanza — n. 22131/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise prescription defense in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22131/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible because the prescription defense was not raised in the initial proceedings. The taxpayer argued that the tax collection notices were not properly notified, but the lower court had already ruled them valid. The court rejected this new argument, stating that defenses must be raised at the first instance to comply with procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: A new defense regarding prescription raised for the first time in cassation is inadmissible as it violates the principle of autosufficienza and procedural economy.

Parole chiave

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procedural inadmissibility principle of autosufficienza tax prescription defense first instance failure cassation review limits opposizione al precetto esecutivo credito in esecuzione arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3852/2018 R.G. proposto da Bettarelli Andreina, elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico Cirillo 15, presso l'avv. Agnese Condarelli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso; Acg- - ricorrente - contro 2e, Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale Gioacchino Rossini 18, presso l'avv. Gioia Vaccari, giusta delega in calce al ricorso; e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma), Sez. 5, n. 3647/05/17, del 22 maggio 2017, depositata il 20 giugno 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria;

1. La controversia concerne l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativa e diverse cartelle di pagamento opposte per nullità e/o inesistenza della notifica e per intervenuta prescrizione del credito. Il ricorso era respinto in primo grado sulla base del fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria era stata preceduta dalla regolare notifica delle cartelle presupposte con la conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate e che avrebbero dovuto essere formulate con la tempestiva impugnazione delle cartelle;

2. L'appello della contribuente limitato solo ad alcune delle cartelle era respinto con la sentenza in epigrafe che riteneva impugnabile solo per vizi propri la comunicazione dell'iscrizione di ipoteca in presenza della regolare notifica delle cartelle presupposto e quindi non delibabile l'eccezione di prescrizione che avrebbe dovuto opporsi alle singole cartelle. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resistono con controricorso il concessionario e l'Agenzia delle entrate;

3. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello non avrebbe accertato l'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione delle cartelle successivamente alla notifica delle stesse;

4. Il motivo è inammissibile dato che la parte ricorrente, in contrasto con il principio di autosufficienza, non riporta nel ricorso alcun passo dei propri atti difensivi nei quali sia stata sollevata una simile eccezione fin dal ricorso introduttivo: sicché la questione risulta "nuova" nel giudizio di legittimità e pertanto non conoscibile da questo giudice;

5. Peraltro non può essere assolutamente considerato irrilevante il fatto che nel caso di specie il giudice di merito abbia ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento, che, quindi, avrebbero dovuto essere impugnate nei prescritti termini di legge, non potendosi ammettere una possibilità di recupero di termini di impugnazione ormai inutilmente trascorsi, mediante l'impugnazione dell'atto successivo (nel caso la comunicazione di iscrizione di ipoteca) che dai precedenti atti (non tempestivamente impugnati) fosse giustificato: e in questo senso concludono i precedenti giurisprudenziali (forse non proprio opportunamente) richiamati dalla parte ricorrente;

6. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio nei confronti di ciascuna delle parti resistenti, liquidate in euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 Così deciso in Roma il 15 gi