Italian Court dismisses appeal inadmissibility due to lack of PEC notification validity in tax proceedings before 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax liquidation decision, ruling the appeal inadmissible. The taxpayer argued that electronic notification (PEC) was valid because the recipient accepted it, but the lower court rejected the appeal due to missing implementation decrees for the tax telematic process in Lombardy. The Court held that PEC notification was ineffective for tax appeals prior to the specific activation date in Lombardy, rendering the appeal invalid and the original judgment final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.c.; Art. 16 d.lgs. 546/1992; Art. 3 bis legge 53/1994: Electronic notification via PEC is not admissible for tax appeals unless specific implementation decrees for the relevant region and date are in force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19240-2018 proposto da: LAUTA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO PALLOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5359/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 15/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott.
MILENA BALSAMO; RILEVATO CHE: 1.Antonio Lauta impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione relativo a maggiore imposta proporzionale di donazione e ipotecaria catastale relativo all'apporto di beni immobili nel trust denominato "San Basilio", eccependo la carenza di legittimazione passiva del trust, non trattandosi di soggetto giuridico. La CTP di Milano respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile il ricorso per avere il contribuente notificato l'atto di appello a mezzo pec in mancanza dei decreti attuativi del Ministero dell'Economia.
Il contribuente ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5359/2017. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE. 2.Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che, poichè la notifica a mezzo pec è stata accettata dal destinatario, non si pone un problema di inesistenza della notifica come chiarito dalle S.U. con sentenza n. 14916/2016, con la conseguenza che avendo l'atto raggiunto lo scopo, il giudicante non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello. 3.Con la seconda censura, si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla nullità dell'atto impositivo in quanto indirizzato a soggetto privo di carenza di legittimazione passiva.
La prima censura è infondata, assorbita la seconda. «L'art. 1 della legge n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 46, comma 1, lett. a), n.
2) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, "la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata" (nel senso della validità della notifica del ricorso per cassazione direttamente da parte del difensore a mezzo posta elettronica certificata cfr. Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4783;
Cass. sez. 5,29 gennaio 2016, n. 1682). Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dall'art. 3 bis della citata legge n. 53/1994, come inserito dall'art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato il comma 3 bis dell'art. 3 della legge n. 53/1994, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.
L'ultimo comma dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, quale introdotto dall'art. 46, comma 2 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3 bis della legge n. 53/1994 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario».
Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con d.m. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, i decreti del 30.6.16 e 15.12.2016 hanno fissato l'attivazione del processo tributario telematico per la Lombardia dal 15 aprile 2017. Ne consegue che alla data del 20 settembre 2016 la notifica a mezzo PEC dell'atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con • conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata( v.
Cass. nn. 15109 e 27425 del 2018; n. 17941 del 2016). Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio, in ragione della recente formazione del succitato indirizzo. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte di cass