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Ordinanza — n. 22124/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22124/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22124/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 10649-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LIGUORI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI SIENA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5735/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 05/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 132 c.p; Ordinanza — n. 22124/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell'amministrazione finanziaria, la CTR del Lazio respingeva il gravame sul rilievo che nel trust autodichiarato l'effetto prodotto era la segregazione dei beni e non un trasferimento di ricchezza. L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza menzionata. Il notaio resiste con controricorso. ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con un unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 132 c.p.c., nonché vizi di motivazione apparente.

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale rettifica delle detrazioni imposta sulle donazioni restituzione dell'imposta trasferimento dell'imposta rettifica dei prezzi trasferimento

Disposizioni normative citate

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art. 132 c.p
ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con un unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 132 c.p.c., nonché vizi di motivazione apparente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10649-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LIGUORI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI SIENA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5735/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 05/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott.

MILENA . BALSAMO; Esposizione dei fatti di causa 1. La società Ediconsult Realizzazioni e Consulenze alienava alla società semplice Felicaia immobili e terreni per il valore complessivo di 5.000.000,00 di euro. Il contratto preliminare era stato stipulato dal promittente acquirente Nicola Bulgari, il quale alla stipula dell'atto notarile di traslazione immobiliare dichiarava che il corrispettivo della compravendita veniva dal medesimo versato come liberalità in favore della figlia, prima beneficiaria del Royal Trust Italy, il quale era socio unitamente al Bulgari della società semplice Filicaia che acquistava i cespiti.

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il versamento del corrispettivo non potesse essere considerato come liberalità, ma come finanziamento in favore della società acquirente, applicava le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 3% del valore della compravendita come previsto dall'art. 9 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/86. Il Notaio Mario Liguori impugnava l'avviso di rettifica sul presupposto che, nella specie, era stata disposta una donazione indiretta correlata ad atto di trasferimento immobiliare assoggettato ad Iva.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell'amministrazione finanziaria, la CTR del Lazio respingeva il gravame sul rilievo che nel trust autodichiarato l'effetto prodotto era la segregazione dei beni e non un trasferimento di ricchezza. L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza menzionata. Il notaio resiste con controricorso. ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con un unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 132 c.p.c., nonché vizi di motivazione apparente.

Nella illustrazione di tale motivo si prospetta che la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione del tutto apparente, sì da ridondare in mancanza di motivazione e, quindi, da determinare la nullità della sentenza ai sensi della citata norma. Per avere i giudici di appello omesso di argomentare la reiezione del gravame, esaminando la questione dell'imposta di successione introdotta dalla I. n. 262/2006 e concludendo che l'istituzione di un trust autodichiarato con conferimento di immobili - che non era affatto oggetto della controversia è riconducibile alla donazione indiretta soggetta ad imposta fissa. 3.La censura è fondata.

Come emerge da quanto riportato nella sentenza impugnata, la CTR ha inteso assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi a citare una pronuncia di questa Corte in materia di trust autodichiarato, escludendo che l'istituzione di detto istituto determinasse un trasferimento o arriccchimento di persone, effetto che si produrrebbe solo in favore del beneficiario finale. Senza considerare che, nel caso all'esame, oggetto dell'avviso opposto consisteva nell'applicazione dell'imposta proporzionale ex art. 9 cit., in quanto la fattispecie integrava una operazione di finanziamento, non identificandosi la destinataria della liberalità con la società acquirente dei cespiti.

La sentenza si è astenuta dall'affrontare le questioni di diritto sottoposte al suo vaglio, difettando qualsiasi riferimento alla questione giuridica controversa. 3.1 Dunque, le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione risultano del tutto avulse rispetto alla controversia in esame, sicché la sentenza, là dove ha adottato la singolare tecnica motivazionale, risulta pure sostanzialmente inesistente(14762/2019; Cass. n. 7402/2017). Al riguardo, è' stato ribadito da questa Corte che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016;; n. 26538 del 2017; Cass. n. N. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018). La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione alla prima censura proposta, con rinvio alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia. 4.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione, il primo giugno 202