Court dismisses tax appeal as case extinguished by voluntary payment under simplified tax definition scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily paid the disputed amount under the simplified tax definition scheme. Although the tax agency argued for the continuation of the appeal regarding VAT, income tax, and corporate tax adjustments, the taxpayer had already fulfilled the debt obligation. The court ruled that since the dispute was resolved by payment, the procedural matter ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; Art. 46, comma 3, proc. trib.: When a taxpayer voluntarily pays the tax debt under a simplified definition scheme, the litigation is extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15287/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - CONTRO R. & G. Immobiliare di Russo S. e C. SNC, in persona del legale rappresentante pro t_cj- (Lcs o4 temporerappresenta4 e difes; dall'avvocato Vincenzo Taranto, con studio in Catania via Aldebaran 21, PEC studiomulonetarantograsso@legalmail.it ; fAi.2.1ii, (Lo MA, a i 2 2- a 2 (1*-2 `-2 r C2S' ° a e ao ce" (t e cG(13 -controricorrenti- CoeCQ-- C-3.553, 71(3 nAe avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 129/17/13, depositata il 18 aprile 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.RILEVATO CHE: - l'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 272/34/08 della CTR di Palermo, aveva accolto l'appello della R. & G. Immobiliare di Russo S. e C. SNC e del socio Grasso Giuseppa proposto contro l'avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo all'anno di imposta 1998, con cui erano stati rettificati il reddito di impresa e quello dei soci; e a-s% o C, - il ricorso è affidato a due motivi; la societàr,Si bredstituiti con controricorso; g - con istanza del 22 giugno 2020, la societk' akttrichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata dall'agenzia delle entrate a definizione del debito tributario; l'Avvocatura dello Stato in data 19/3/2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta DEPOSITATO IN CANCE