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Ordinanza — n. 22116/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming non-commercial status based on sports association affiliation. Court rejects argument that mere affiliation exempts commercial activity from VAT. Extra-financial documentation proved commercial nature despite sports link.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22116/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Silvio Valentini's appeal against a regional tax commission decision regarding the Oltreoceano Club. The taxpayers argued that their affiliation with a sports association (AICS) made their solarium activities non-commercial, but the court found this insufficient to exempt them from VAT and direct taxes. The court ruled that extra-financial documentation proved the actual commercial nature of the activities, overriding the mere formal affiliation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30/05/2002 n. 115: Mere affiliation with a sports association does not automatically confer non-commercial status; the court must evaluate extra-financial documentation to determine the true nature of activities.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal non-commercial status sports association affiliation VAT liability extra-financial documentation motivation insufficiency commercial activity proof sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
1, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R.
art. 14 Cost
(dell'Autorità giudiziaria), in forza dell'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi, differente da quella in esame, di accesso presso l'abitazione del contribuente e non con riferimento ad accessi in locali commerciali o di associazioni ovvero di un club (Cass.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16613/2014 R.G. proposto da VALENTINI SILVIO (C.F.: VLNSLV58B23B563L), nato a 24-- Camposampiero (PD) il 23 febbraio 1958, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta OLTREOCEANO CLUB (associazione cessata, già con sede in Camposampiero, C.F e P.IVA: 03581230285), rappresentati e difesi dall'Avv. (Prof.) Loris Tosi e dall'Avv. (Prof.) Giuseppe Marini e con domicilio eletto presso quest'ultimo Avvocato (con studio in Roma, Via ,dei Monti Parioli n. 48); - ricorrenti - contro R.G.N. 16613/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-OLTREOCEANO CLUB + 1/A.E. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - costituita ma non con troricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Padova, Uff. legale, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto n. 92/26/2013, emessa il 16 dicembre 2013 e depositata il 20 dicembre 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. SILVIO VALENTINI, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta OLTREOCEANO CLUB ricorrono, con 3 motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello principale esperito dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») e di rigetto di quello incidentale proposto dai contribuenti avverso la sentenza, n. 56/13/11, con la quale la CTP di Padova aveva accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento, per gli anni dal 2002 al 2006, emessi per il recupero di IVA ed imposte dirette in ragione dell'esercizio da parte dell'associazione di attività commerciale.

2. La CTP, in particolare, accolse le impugnazioni ritenendo che la mera affiliazione di OLTREOCEANO CLUB, operante nel settore dei servizi inerenti l'estetica (solarium), all'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), bastasse a conferirle natura di ente non commerciale nonché R.G.N. 16613/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-OLTREOCEANO CLUB + 1/A.E. considerando irritualmente acquisita, quindi inutilizzabile, la documentazione extracontabile.

3. La CTR, per converso, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenuta ritualmente acquisita (quindi utilizzabile) la documentazione extracontabile di cui innanzi, considerò accertato l'effettivo espletamento da parte di OLTREOCEANO CLUB di attività commerciale, con conseguente accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria.

4. Contro la sentenza d'appello i contribuenti ricorrono con 3 motivi e la sola A.E., direzione generale, si costituisce ma senza controricorrere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione del combinato disposto degli artt. 52, co. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 33, co. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 63, co. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972». In sostanza, si sindaca la statuizione impugnata per non aver la CTR «preso atto che la documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di finanza, sulla cui base si fonda la ricostruzione dei ricavi accertati, è inutilizzabile ai fini dell'accertamento in quanto acquisita in modo illegittimo in un locale per cui non sussiste l'autorizzazione all'accesso».

Nella specie, pur facendo l'autorizzazione esplicito riferimento all'accesso presso l'unità locale (non costituente abitazione) sita in Cadoneghe, via del Santo n. 7, al fine di eseguire una verifica fiscale di carattere parziale, l'accesso, sempre a detta dei ricorrenti, sarebbe stato effettuato, dalla Guardia di finanza, in locali seminterrati siti nella stessa via ma al n. 5. 2.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, i citati artt. 33 e 52, che i ricorrenti assumono violati dalla CTR, prevedono come necessaria l'autorizzazione R.G.N. 16613/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-OLTREOCEANO CLUB + 1/A.E. (dell'Autorità giudiziaria), in forza dell'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi, differente da quella in esame, di accesso presso l'abitazione del contribuente e non con riferimento ad accessi in locali commerciali o di associazioni ovvero di un club (Cass.

Sez. 5, 15.10.2018, n. 25650, Rv. 650749 -01). Ai sensi dell'art. 35 della I. n. 4 del 1929, peraltro, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria (ex plurimis, Cass.

Sez. 5, 28.06.2019, n. 17525, Rv. 654395 -01, che, in applicazione del principio, ha dichiarato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso non preceduto dall'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria posto in essere presso la sede legale della contribuente coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico della stessa). Fermo restando quanto innanzi evidenziato, comunque, dalla sentenza impugnata, oltre che dallo stesso ricorso e dalla statuizione di primo grado (trascritta in esso), emerge che l'accesso è stato eseguito proprio presso il locale sito al n. 7 di via del Santo, compresa la relativa pertinenza, costituita dal piano interrato ove è stata reperita la documentazione extracontabile in oggetto, anche se, per fare ingresso nella detta pertinenza la Guardia di Finanza ha dovuto utilizzare l'accesso costituito dall'adiacente civico n. 5.

3. Con i motivi nn. 2 e 3, suscettibili di trattazione congiunta, in forza della connessione delle relative questioni, si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. R.G.N. 16613/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-OLTREOCEANO CLUB + 1/A.E. La nullità, in particolare, deriverebbe dal non aver la CTR «preso atto che OLTREOCEANO ha svolto negli anni oggetto di accertamento attività non commerciale», a causa della mancata considerazione, anche per l'insufficienza motivazionale in merito, di quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio e nell'appello incidentale (motivo n. 2).

La nullità deriverebbe altresì, sempre per i ricorrenti, dalla mancata pronuncia in merito alla deduzione per la quale «la ricostruzione» dell'A.E. sarebbe «illegittima per carenza di prova in merito alla natura delle asserite entrate», ancora una volta evidenziata in termini di insufficienza motivazionale e di omessa valutazione di argomentazioni (motivo n. 3). 3.1. I motivi in esame, inammissibili per plurimi profili, sono infondati. In primo luogo, con essi, più che prospettare erro res in procedendo, al netto di inammissibili valutazioni di merito (anche di natura probatoria) che si vorrebbero in questa sede sostituire a quelle della CTR, anche in termini di omesse valutazioni di argomentazioni, i ricorrenti deducono insufficienze motivazionali non più prospettabili in forza dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012.

Nel merito cassatorio, invece, diversamente da quanto sostenuto dai contribuenti, la CTR, considerata utilizzabile la documentazione extracontabile acquisita in sede di accesso, pronuncia in ordine ai profili di cui innanzi. Essa difatti ritiene raggiunta la prova della reale attività (solarium) svolta da «OLTREOCEANO» e della natura commerciale della stessa, a prescindere dal dato meramente formale dell'affiliazione alli AICS (Associazione Italiana Cultura Sport, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), insufficiente, di per se solo, a conferirle natura di ente non commerciale.

R.G.N. 16613/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-OLTREOCEANO CLUB + 1/A.E.

4. In conclusione, il ricorso congiunto deve essere rigettato, nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità non essendo stato proposto controricorso. 4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

P.Q.M.

rigetta il ricorso, disponendo che nulla è dovuto in merito alle spese del presente giudizio di legittimità e dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica