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Ordinanza — n. 22114/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for failure to specify raw material cost elements in appeal. The court rejects the tax agency's claim regarding raw material costs. The court dismisses the appeal due to procedural defects and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22114/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding 2009 corporate income tax. The taxpayers argued the agency failed to specify raw material cost elements and relied on contradictory reasoning. The court rejected the appeal because the agency did not transcribe specific cost elements in its appeal and the alleged contradiction was no longer reviewable under updated procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: The court dismisses an appeal when the appellant fails to specify essential elements required for the review of the contested decision or when the alleged contradiction is no longer subject to examination due to legislative novation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal raw material costs contradictory reasoning procedural defect tax agency liability contributo alla produzione sottrazione dell'iva imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che, con il primo motivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
27-4-2021 -4- virtù della data di deposito della pronunzia impugnata, la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. conseguente alla novella apportata dal d.l.
Art. 115, comma 1, cod. proc. civ.
civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 39, comma 1, lett. d, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973
e dell'art. 39, comma 1, lett. d, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Sennonché parte ricorrente non ha indicato, né trascritto in ricorso (ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n.
d.l. n. 83 del 2012
conseguente alla novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012;

Giurisprudenza citata

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A Ric. 2015 n. 8938 sez. ST - ud. 27-4-2021
la contraddittorietà della motivazione) non (più) sottoponibile all'esame della Corte, trovando nella specie applicazione, in A Ric. 2015 n. 8938 sez. ST - ud. 27-4-2021 -4- virtù della data di deposito della pronunzia impugnata, la formulazione dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8938-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro GIUSEPPE AROMATICO, nella qualità di rappresentante legale della EREDI AROMATICO SALVATORE S.A.S. DI GIUSEPPE E FABRIZIO AROMATICO, nonché FABRIZIO AROMATICO, CLAUDIO AROMATICO e BILLECI ASSUNTA, nella qualità di soci della predetta società nonché tutti nella qualità di eredi di AROMATICO SALVATORE, rapp.ti e dif.si dagli Avv.ti GIUSEPPE TORRE e PAOLINO GRAVIANO, unitamente ai quali sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla Via RODRIGUEZ PEREIRA, n. 41, presso lo studio dell'AVV.

ALFREDO NIRO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2646/25/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 22/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di GIUSEPPE AROMATICO, nella qualità di rappresentante legale della EREDI AROMATICO SALVATORE S.A.S. DI GIUSEPPE E FABRIZIO AROMATICO, nonché di FABRIZIO AROMATICO, CLAUDIO AROMATICO E BILLECI ASSUNTA, nella qualità di soci della predetta società nonché di tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di AROMATICO SALVATORE, a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2009, a seguito della rideterminazione del reddito di impresa; che i contribuenti impugnarono gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza 291/3/13, accolse parzialmente il ricorso; che tale decisione fu appellata, in via principale ed incidentale, tanto dai contribuenti quanto da n'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana la quale, con sentenza n. 2646/25/14, depositata il 22.9.2014, rigettò entrambi i gravami, confermando - per quanto in questa sede ancora interesse - la quantificazione dei costi di produzione nonché la percentuale media di ricarico del settore (fissata nella aliquota Ric. 2015 n. 8938 sez.

ST - ud. 27-4-2021 -2- del 40%) individuate dalla CTP ai fini della rideterminazione del reddito imponibile; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si sono costituiti, con controricorso, GIUSEPPE AROMATICO, nella qualità di rappresentante legale della EREDI AROMATICO SALVATORE S.A.S. DI GIUSEPPE E FABRIZIO AROMATICO, nonché FABRIZIO AROMATICO, CLAUDIO AROMATICO E BILLECI ASSUNTA, nella qualità di soci della predetta società nonché tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di AROMATICO SALVATORE;

Considerato che, con il primo motivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 39, comma 1, lett. d, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. errato "nella valutazione giuridica della fattispecie controversa" (cfr. ricorso, p. 5, quartultimo cpv.), non avendo considerato che "la ricostruzione dei ricavi...è stata determinata sulla base dei costi delle materie prime contabilizzati dal contribuente e da questi dichiarati" (cfr. ivi, penultimo cpv.) e, dunque, che, "nella determinazione degli imponibili, [i] costi erano stati correttamente considerati e non ingiustificatamente riconosciuti analiticamente dall'Ufficio in sede di accertamento" (cfr. ivi, ult. cpv.), con conseguente erroneità della rideterminazione dei costi (di produzione) deducibili operata dalla C.T.R.; che il motivo è inammissibile; che è noto che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett.

d) del Ric. 2015 n. 8938 sez. ST - ud. 27-4-2021 -3- d.P.R. n. 600 del 1973, non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico ex art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 cit., oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cass., Sez. 5, 10/06/2009, n. 13350, Rv. 608513-01). Sennonché parte ricorrente non ha indicato, né trascritto in ricorso (ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) gli elementi dai quali dovrebbero trarsi "i costi delle materie prime contabilizzati dal contribuente e da questi dichiarati" e legittimanti una quantificazione diversa da quella operata dalla C.T.R., limitandosi, piuttosto, ad un generico richiamo (cfr. ricorso, p. 5, penultimo cpv.) alla circostanza per cui essa "Agenzia, alle pagine 4 e 5 dell'appello incidentale dava contezza come, la ricostruzione dei ricavi...è stata determinata sulla base dei costi delle materie prime contabilizzati dal contribuente e da questi dichiarati"; che con il secondo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della "contraddittoria della motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" (cfr. ricorso, p.

6) in relazione alla rideterminazione del reddito imponibile effettuata attraverso il riconoscimento e la quantificazione dei presunti costi correlati ai maggiori ricavi accertati (cfr. p. 7, cpv.); che il motivo è inammissibile; che, con esso, infatti, l'AGENZIA fa valere un vizio (i.e. la contraddittorietà della motivazione) non (più) sottoponibile all'esame della Corte, trovando nella specie applicazione, in A Ric. 2015 n. 8938 sez. ST - ud. 27-4-2021 -4- virtù della data di deposito della pronunzia impugnata, la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. conseguente alla novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di GIUSEPPE AROMATICO, nella qualità di rappresentante legale della EREDI AROMATICO SALVATORE S.A.S. DI GIUSEPPE E FABRIZIO AROMATICO, nonché di FABRIZIO AROMATICO, CLAUDIO AROMATICO E BILLECI ASSUNTA, nella qualità di soci della predetta società nonché di tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di AROMATICO SALVATORE, delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di GIUSEPPE AROMATICO, nella qualità di rappresentante legale della EREDI AROMATICO SALVATORE S.A.S. DI GIUSEPPE E FABRIZIO AROMATICO, nonché di FABRIZIO AROMATICO, CLAUDIO AROMATICO E BILLECI ASSUNTA, nella qualità di soci della predetta società nonché di tutti i predetti soggetti, nella qualità di eredi di AROMATICO SALVATORE, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 200,00 (duecento700) per esborsi ed € 5.600,00 (cinquernilaseicento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2015 n. 8938 sez. ST - ud. 27-4-2021 -5- unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27.4.2021. Il Pr