Court allows tax agency's cassation appeal, overturning regional court's dismissal of solidary liability for tax debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's claim. The regional court had rejected the taxpayer's request to be exempted from solidary liability for the sports association's unpaid taxes, citing a lack of proof regarding the taxpayer's concrete management activities. The supreme court ruled that for tax debts arising by law rather than contract, the legal representative is solidarily liable if they directed the association's overall management during the relevant period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972; Art. 38 c.c.: The legal representative of an unincorporated association is solidarily liable for tax debts arising ex lege if they directed the association's overall management, regardless of the absence of specific commercial acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5211-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro SERGIO TORQUATI (C.F. TRQSRG50E62D542D), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. GIANCARLO OLIVIERI, unitamente al quale è dom.to ope legis presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 161/7/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 30/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/4/2021 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a SERGIO TORQUATI, quale coobbligato in solido con l'associazione sportiva dilettantistica WILD SUN BEACH VOLLEY CLUB, una cartella di pagamento per riprese IVA, IRPEF, addizionale regionale sanzioni ed interessi relativamente all'anno di imposta 2004; che SERGIO TORQUATI impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno che, con sentenza 281/5/09, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, innanzi alla C.T.R. delle Marche che, con sentenza n. 161/7/13, depositata il 30/12/2013, rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - la cartella impugnata carente di motivazione e, in ogni caso, non provata la concreta attività svolta dal contribuente "in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente" (cfr. p. 1, ultime due righe della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Si è costituito, con controricorso, SERGIO TORQUATI; Considerato che, con l'unico motivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 -bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 38 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto, da un lato, illegittima la cartella di pagamento Ric. 2015 n. 5211 sez. ST - ud. 27-4-2021 -2- impugnata - non preceduta dalla notifica di alcun atto impositivo - per difetto di motivazione e, dall'altro, non provata la ricorrenza degli estremi per affermare la responsabilità solidale del TORQUATI rispetto all'associazione sportiva della quale lo stesso era legale rappresentante; che il motivo, in entrambe le sotto-censure in cui si articola, è fondato; che, avuto riguardo alle doglianze svolte con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato (riprodotto in formato grafico alla p. 6 del ricorso, ai fini dell'autosufficienza del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la cartella di pagamento emessa - come nella specie - all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (cfr.
Cass., Sez. 5, 27/07/2016, n. 15564, Rv. 640655-01): ed infatti, sovrapponendosi - in tal caso - la cartella direttamente alla dichiarazione, non sussiste alcun vulnus dei diritti del contribuente, poiché gli elementi conoscitivi utilizzati dall'ufficio sono già noti a quest'ultimo, per avervi egli stesso dato causa presentando la dichiarazione. che, a ben vedere, tali principi risultano essere stati puntualmente rispettati, nella specie, dall'Ufficio, considerando che (1) alla voce "causale", contenuta in calce alla cartella impugnata, sono riportate le indicazioni "liq, modello IVA" e Ric. 2015 n. 5211 sez.
ST - ud. 27-4-2021 -3- "modello 770 semplificato", e (2) alla voce "in qualità di", sul margine destro della medesima cartella, è riportata la dizione "responsabile in solido del contribuente associazione sportiva dilettantistica wild sun beach volley club": dunque, elementi idonei - ad avviso del Collegio - a consentire al TORQUATI di individuare i presupposti originanti le riprese operate nei propri confronti e, in ultima analisi, a fare ritenere rispetto l'obbligo di motivazione (sia pure affievolito, per quanto già esposto supra) dell'atto impugnato; che, quanto alla doglianza relativa alla ritenuta mancanza di prova circa la concreta attività svolta dal ToRouA-ri in nome e nell'interesse della WILD SUN BEACH VOLLEY CLUB (cfr. ultimo e penultimo cpv. della motivazione), noto essendo che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi, cionondimeno va osservato che, per quanto attiene ai debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma - come nella specie - derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto (Le., l'omesso versamento dell'IVA autoliquidata, delle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale), il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura è chiamato a risponderne solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto (Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25650, Rv. 650749-02;
Cass., Sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747, Rv. 657319 - 01); Ric. 2015 n. 5211 sez. ST - ud. 27-4-2021 -4- che la C.T.R., nell'escludere la responsabilità solidale del TORQUATI per i debiti d'imposta della WILD SUN BEACH VOLLEY CLUB, per difettare la prova della concreta attività negoziale svolta in nome e nell'interesse di quest'ultima, ha - all'evidenza - disatteso tali principi, laddove i giudici di appello avrebbero dovuto piuttosto verificare e valutare, in relazione alla natura dei crediti sottesi alla ripresa condotta dall'Ufficio, il diverso profilo della ricorrenza o meno, in capo al TORQUATI, della direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo oggetto di accertamento, per effetto del ruolo dallo stesso rivestito all'interno dell'a.s.d.;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto, con cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27.4.2021. Il Presidente Dr. Ernest