Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of specific notification evidence and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding tax collection notices. The taxpayer argued that notices were irregularly served at the legal representative's mother's home rather than the company's registered office, claiming this voided the tax authority's power. The court dismissed the appeal because the taxpayer failed to provide a certified transcript of the service records, rendering their procedural complaint insufficient and lacking objective evidence of the alleged irregularities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 145 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 602/1973: A party alleging procedural violations in tax collection must submit a certified transcript of the service records to substantiate their claim; without this objective evidence, the appeal lacks the necessary specificity and is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27362/2015 R.G. proposto da Classimo di Salvatore Messina & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Taranto, elettivamente domiciliato in Roma, via Casetta Mattei, 239, presso lo studio dell'avv. Sergio Tropea per procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Riscossione Sicilia s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Furci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Corso Italia 203 per procura speciale in calce al controricorso. 4 ò i I - controncorrente - RGN 27362/15 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1455/34/15, depositata il 10.4.2015.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 14.4.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Osserva Classimo di Salvatore Messina & C. s.a.s. impugnava una iscrizione ipotecaria e le sottostanti cartelle di pagamento di cui affermava avere appreso l'esistenza a seguito dell'ottenimento dell'estratto di ruolo richiesto presso gli uffici dell'Agente della Riscosione. La CTP di Catania rigettava il ricorso sul rilevo che le cartelle risultavano validamente notificate. Il ricorrente proponeva appello e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 1455/34/2015, depositata il 10.4.2015, lo rigettava sul rilievo che la notifica delle cartelle di pagamento era stata ritualmente eseguita nello stesso immobile in cui ha sede la società, in un piano diverso, a mani della madre del legale rappresentante e che non si era verificata alcuna decadenza del potere impositivo.
Avverso la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Riscossione Sicilia s.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 36 D.Ig 546/92. La censura è inammissibile. Al riguardo deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., nel testo introdotto dal di. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, citato, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame circa un fatto decisivo per il RGN 27362/15 giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio).
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali).
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 citata). Nella specie la sentenza argomenta in ordine alle ragioni poste a base della decisione, volto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni in tema di notifica della cartella di pagamento alla società presso il domicilio del legale rappresentante del sodalizio.
2. Con il secondo motivo deduce la la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva omesso di rilevare la mncata produzione in giudizio, oltre che degli originali delle presunte relazioni di notifica, delle allegate cartelle di pagamento presupposte. La censura non è fondata. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di RGN 27362/15 imposte o sanzioni amministrative, trova, infatti, applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore - come accaduto nel caso di specie - di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (v.
Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000).
3. Con il terzo e quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 c.p.c., nonché 26 e 60 del d.P.R. n. 602/73 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono inammissibili. Riferisce la ricorrente che l'agente della riscossione aveva provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, di due cartelle di pagamento. La prima delle cartelle era stata notificata nelle mani della signora Viola Giuseppina che è la madre del legale rapresentante della società, qualificatasi addetta alla ricezione atti e la seconda delle cartelle era stata notificata a mani della stessa signora Viola qualificatasi madre.
La contribuente afferma che la notifica delle cartele non era avvenuta presso la sede della società ma presso l'abitazione della madre del legale rappresentante. Da ciò conseguiva l'irregolarità della notifica alla società.RGN 27362/15 Tali circostanze, tuttavia, non si evincono, con certezza, dalla sentenza impugnata. La parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d'appello, avrebbe dovuto provvedere alla trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità.
Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l'indicazione degli elementi a condizionanti l'operatività di tale violazione, ma, a tal fine, allorché si indichi che la notifica non è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere- dovere del giudice di esame degli atti, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata - con l'indicazione della data della stessa -, in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l'indicazione obiettiva della risultanza processuale:
Cass. n. 5185/2017: Cass. 24058/2018).
4. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/1973 in combinato disposto all'art. 1, comma 5 bis della legge 156/2005 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Lamenta che dalla nullità della notifica delle cartelle derivava la decadenza dal potere impositivo. La censura non è fondata. RGN 27362/15 La CTR ha rilevato che essendo state le cartelle notificate il 22.4.2008 e il 15.6.2009, non si era verificata alcuna decadenza del potere impositivo. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquda in €2.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali e €200,00 per esborsi. Così deciso nella Camera