Italian tax court dismisses appeal regarding tax credit compensation limits and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding a tax assessment. The taxpayer argued that the lower court failed to examine a defense regarding the expiration of tax credit benefits and incorrectly denied the right to correct tax declarations. The court ruled that the expiration defense was inadmissible as a new procedural objection and that the lower court did not exceed its appellate jurisdiction by confirming the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 d.lgs. 31/1992; Art. 360 c.p.c.: A defense regarding the expiration of tax benefits is inadmissible if raised for the first time in the appeal stage, as it constitutes a mere argument rather than a new procedural objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7229/2015 R.G. proposto da Bioplast s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cantillo e Gu glielmo Cantillo e con loro elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini, 17, per procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex le ge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - controricorrente - RGN 7229/15 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.7556/12/14, depositata il 11.8.2014.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 14.4.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Osserva La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n.7556/12/14, depositata il 11.8.2014, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di Bioplast s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva accolto il ricorso della contribuente su una cartella di pagamento emessa all'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi - Unico 2008 per recupero delle somme e sanzioni derivanti da irregolare compensazione del credito di imposta ottenuto per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 62 c:omma 1 lett.
d) della legge 289/2002. A seguito della comunicazione di irregolarità la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa. La CTR della Campania affermava che i dati riportati nelle dichiarazioni principali ed integrative non erano regolari; che la dichiarazione integrativa non aveva corretto l'omissione formale della dichiarazione presentata per il 2007 e la dichiarazione dell'anno successivo riportava una compensazione che non si riferiva all'anno precedente ma a due anni indietro; che l'errata ripartizione nella utilizzazione concreta del credito aveva consentito un vantaggio per la contribuente e un pregiudizio per l'erario e che il mancato utilizzo dei limiti minimi di investimento determina la decadenza dall'agevolazione.
Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. (-la. h1,1. yl.,A oi'l ,2_ L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione RGN 7229/15 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.. Lamenta che la CTR non aveva esaminato la dedotta inammissibilità della eccezione di decadenza dal beneficio di compensare il credito di imposta per mancato rispetto dei limiti di utilizzo, formulata per la prima volta in appello.
La censura è inammissibile perché il vizio di attività del giudice non può essere censurato per omessa pronuncia; il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche, come nella specie, in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito ( v. Cass., 25154/18; 1876/2018; Cass., 22083/2013; Cass., 1701/2009).
2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 gigs 31.12.1992, n.546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che la CTR non aveva rilevato la novità del tema di indagine sul mancato rispetto dei limiti minimi imposti dalla norma per , l'utilizzo del credito di imposta. La censura è infondata. In tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell'Amministrazione finanziaria per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato è rilevabile di ufficio anche in grado di appello, perché attiene a situazioni indisponibili determinate dall'esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito e costituisce, quindi, una mera argomentazione, tesa a contrastare la sfavorevole decisione di primo grado, che, come tale, non integra una domanda o eccezione nuova, la cui proposizione per RGN 7229/15 la prima volta nel giudizio di appello è vietata dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass.4670/2012).
3. Con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Lamenta che la CTR non aveva motivato sulla circostanza che la compensazione del credito era avvenuta senza arrecare alcun pregiudizio per l'erario.
4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8 bis del DPR 322/1988 e dell'art. 53 Cost. Lamenta che la CTR aveva negato il diritto di emendare la dichiarazione sulla base degli erronei presupposti che la dichiarazione integrativa fosse stata presentata oltre i termini previsti dalla legge e solo successivamente alla comunicazione della violazione da parte dell'Ufficio. La trattazione delle censure è assorbita dal rigetto dei primi due motivi di ricorso.
5. Con il quinto deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.329 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva violato il giudicato interno sulla statuizione che aveva ritenuto inapplicabile la sanzione di cui all'art. 13 del D.Igs n.471/1992. Il motivo non è fondato. L'ufficio ha impostato il proprio rilievo sul fatto che non si trattava di un errore formale nella compilazione della dichiarazione; con tale censura ha contestato anche la disapplicazione delle sanzioni operata dalla CTP sull'erroneo presupposto che si trattasse di un RGN 7229/15 errore formale senza danno per l'amministrazione. L'appello coinvolgeva anche l'accertamento del carattere formale (o meno) della violazione, su cui si fondava la statuizione di disapplicazione della sanzione, la quale, pertanto, non può dirsi passata in giudicato.
6. Con il sesto motivo, formulato in via subordinata, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere negato alla contribuente il diritto a beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, esorbitando dai limiti del giudizio di appello. La censura è inammissibile. La CTR non ha esorbitato dai limiti del giudizio di appello, avendo solo confermato la cartella. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Bioplast s.r.I al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00 oltre alle spese prentate a debito. Così deciso nell