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Ordinanza — n. 22101/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22101/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22101/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La ricorrente ha aderito alla procedura di definizione prevista dalla Legge n. 145 del 2018 e ha provveduto al pagamento di alcu- ne delle rate previste nel piano di rateazione comunicato dall'agente della riscossione. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al contenzioso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828-01).

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22101/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 145 del 2018 e ha provveduto al pagamento di alcu- ne delle rate previste nel piano di rateazione comunicato dall'agente della riscossione. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al contenzioso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828-01).

Parole chiave

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quietanza di saldo debito esecuzione per crediti fiscali opposizione al precetto esecutivo sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione condono fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al contenzioso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1332/2017 R.G. proposto da SANTOMAURO STEFANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. ADRIANO TORTORA con domicilio eletto in ROMA, VIA CICERONE, N. 49; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della n. 5292/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - SEZ. di SALERNOdepositata il 7/6/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI, RILEVATO CHE: - Stefania Santomauro impugnava l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP (anno d'imposta 2008) notificatole dall'Agenzia delle Entrate; - la C.T.R. Campania, respingendo l'appello di Stefania Santo- mauro, confermava la decisione della C.T.P., che aveva rigettato l'originario ricorso della contribuente; - avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso l'Agenzia delle En- trate; - con atto depositato il 2/4/2020, Stefania Santomauro deposi- tava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184 e 185, Legge n. 145 del 2018, comuni- cazione delle somme dovute pervenuta da Agenzia delle Entrate - Riscossione e prova del pagamento delle prime sei rate dell'importo comunicato dall'agente della riscossione; chiedeva pronunciarsi l'estinzione del processo.

CONSIDERATO CHE:

1. La ricorrente ha aderito alla procedura di definizione prevista dalla Legge n. 145 del 2018 e ha provveduto al pagamento di alcu- ne delle rate previste nel piano di rateazione comunicato dall'agente della riscossione.

2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al contenzioso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019, Rv. 653828-01).

3. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che, ove il con- tribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contraste- rebbe con la ratio della definizione, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 6- L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01).

4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla pro- posizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Se- zione Civile, il 13 aprile 2021. Il Pre