Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22098/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as grounds fail to meet admissibility requirements under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22098/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Leo Di Giampietro's appeal against the Abruzzo Regional Tax Court's decision regarding his 2007 and 2008 tax assessments. The taxpayer argued for lack of motivation and factual errors concerning undeclared income and foreign-sourced commissions, but the Court found all five grounds inadmissible. Specifically, the appeal failed to substantiate claims about omitted evidence or insufficient reasoning because the lower court had already evaluated the relevant facts and the specific legal complaints did not align with the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must explicitly state the content of contested evidence and specific legal errors; vague complaints regarding motivation or unexamined facts fail admissibility requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility lack of motivation unexamined facts civil procedure code tax assessment review evidence evaluation commissions deduction sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Col primo motivo il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Col quarto (erroneamente indicato come quinto) motivo il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.132 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Col quinto (erroneamente indicato come sesto) motivo il ricorrente lamenta (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla modifica apportata dall'art.
Art. 366 cod. proc. civ.
La censura è inammissibile, perché non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Stante il rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
art. 366 cod. proc. civ
La censura è inammissibile, perché non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod.
art. 360 cod. proc. civ
134 - non è più riconducibile ad alcuno dei motivi di ricorso individuati dall'art. 360 cod. proc. civ.5.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7136-2015 proposto da: DI GIAMPIETRO LEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIA D'ILIO, LORENZO DEL FEDERICO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 798/2014 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 23/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Leo Di Giampietro impugnava gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA - relativi agli anni di imposta 2007 e 2008 ed emessi a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza del 12/9/2012 - lamentando il difetto di motivazione degli atti impositivi, l'infondatezza delle riprese fiscali per maggiori introiti non dichiarati e per disconoscimento di costi per acquisto di carburante, l'illegittimità del recupero dell'IVA su proventi di attività di agente di commercio, in quanto corrisposti da soggetto estero (e cioè, la preponente società avente sede nella Repubblica di San Marino); - la C.T.P. di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso del Di Giampietro; - la C.T.R. dell'Abruzzo, con la sentenza n. 14/07/14 del 23/7/2014, respingeva l'appello del Di Giampietro e accoglieva quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la decisione di primo grado; - avverso tale decisione Leo Di Giampietro ha proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi; il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE:

1. Col primo motivo il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, 7 e 12 Legge n. 212 del 2000, 3 Legge n. 241 del 1990, per avere la C.T.R. confermato la validità degli atti impositivi reputando sufficiente la loro motivazione, sebbene l'Agenzia avesse omesso di prendere in considerazione, se non con una formula di stile, le memorie difensive del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale. La censura è inammissibile, perché non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ..Le doglianze, infatti, si fondano sulle memorie difensive presentate dal Di Giampietro e menzionate nell'avviso di accertamento senza che nel ricorso ne sia indicato (o riportato) il contenuto, impedendo così a questa Corte di legittimità di effettuare il vaglio della censura, relativa al giudizio di congruità della motivazione formulato dalla C.T.R.

2. Col secondo motivo, il Di Giampietro lamenta (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. ritenuto che le prestazioni di agenzia rese costituissero operazioni soggette a IVA, sebbene le stesse fossero svolte in favore della Titanedi (società estera sammarinese) e dovessero essere considerate alla stregua di servizi internazionali di intermediazione relativi a beni in importazione/esportazione/transito. La censura è infondata. Esclusa, ratione temporis, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 7- ter D.P.R. n. 633 del 1972, non ha pregio la tesi del ricorrente che - nel richiamare l'art. 9, comma 1, n. 7), del citato D.P.R. (riguardante «i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito») - sostiene l'esclusione dal campo IVA delle prestazioni di agenzia svolte per la preponente società estera.

Secondo consolidata giurisprudenza (tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26368 del 17/10/2019, Rv. 655555-01) è irrilevante, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente e assume, invece, rilievo la circostanza - oggetto di specifico accertamento della C.T.R. - che il ricorrente procacciasse in Italia la vendita di prodotti già disponibili sul territorio italiano.

3. Col terzo motivo la società deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2727, 2729 cod. civ., per avere la C.T.R., con erronea valutazione dell'efficacia probatoria del p.v.c. e in base ad un errato ragionamento presuntivo, confermato la fondatezza degli avvisi impugnati. La censura è inammissibile. Il motivo - che, in violazione dell'art. 366 cod proc. civ., è redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti in copia fotostatica (ex multis, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630-01, e Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702-01) - sotto l'apparente deduzione di precetti normativi violati mira, in realtà, a sottoporre inammissibilmente al vaglio del giudice di legittimità il materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, il quale, contrariamente agli assunti contenuti nel ricorso, non ha attribuito fede privilegiata alle deduzioni della Guardia di Finanza.

4. Col quarto (erroneamente indicato come quinto) motivo il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. reso una motivazione apodittica e soltanto apparente. Anche tale censura è inammissibile. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la motivazione della sentenza impugnata fa esplicito riferimento alle doglianze dell'appellante indicando anche le fonti di prova sulle quali è stata fondata la decisione (p.v.c., dati e documenti forniti dallo studio professionale Morici).

A ben vedere, dunque, la censura denuncia, inammissibilmente, la pretesa insufficienza della motivazione, che - in esito alla modifica normativa apportata dall'art. 54, D.L. 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/8/2012, n. 134 - non è più riconducibile ad alcuno dei motivi di ricorso individuati dall'art. 360 cod. proc. civ.5. Col quinto (erroneamente indicato come sesto) motivo il ricorrente lamenta (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla modifica apportata dall'art. 54, D.L. 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/8/2012, n. 134) l'omesso esame, da parte della C.T.R., di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle modalità con cui è stata determinata la misura delle provvigioni del ricorrente.

La censura è inammissibile perché, lungi dall'individuare un "fatto storico" che il giudice di secondo grado avrebbe mancato di considerare, critica la decisione per aver confermato le modalità con cui è stato rideterminato l'ammontare delle provvigioni percepite dal ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso di Leo Di Giampietro deve essere respinto. Alla decisione fa seguito la sua condanna a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

7. Stante il rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civi