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Decreto — n. 22061/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension before December 2020. Court declared process extinct with costs on anticipator.

Numero d'incarto Decreto — n. 22061/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinct due to the expiration of the deadline for simplified settlement procedures. The taxpayer and the tax authority failed to submit a request for a hearing extension before December 31, 2020, as required by the specific legislative provision. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to be borne by the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing extension in a simplified tax settlement procedure expires without a request, the process is extinguished by operation of law, and the costs remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline hearing extension request costs allocation rule D.L. 119/2018 provision automatic process termination tax authority litigation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 16572/2014 R.G. proposto da Società Vesprini Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Aiudi, con domicilio eletto in Roma, Largo Teatro Valle, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luciano Filippo Bracci; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 93/03/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R9N030200282/2007.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma s-,e2-02-1 2 Il ,F(eSidente DEPOSITATO IN CA ELLE