Tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request by December 31, 2020, despite the existence of a specific legal provision for such requests. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the burden of costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting settlement unless the parties specifically petition for a hearing, with costs remaining on the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 30215/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tuttonaturale srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gidaro, con domicilio eletto in Roma, via Spezia, n. 95, presso lo studio Barusco Nocera Rovetti & Associati-Studio Legale e Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez.
Staccata di Brescia, n. 2369/64/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 08/1T/003308/000/P003. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 Presidente DEPOSITATO IN LENA oggi, 2021 yu.