Tax court process extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of a statutory deadline under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to request a hearing extension before December 31, 2020, causing the proceedings to lapse automatically. Consequently, the court ruled that the procedural costs previously advanced by one party remain their responsibility despite the termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 16330/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Motta Gaetano, rappresentato e difeso dagli Avv. Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 128/05/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6501MM03848/2011.
Vista la doctimentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spege del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /P it; 2o 2 II,Pres7n/tt_ DEPOSITATO IN CAN ELLER — oggi, O 2 AbIf 2021 / Il