Italian court allows taxpayer's appeal against tax lien for lack of prior payment notice, citing EU rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy allowed the taxpayer's appeal against a tax lien, quashing the lower court's decision. The taxpayer argued the lien was illegal because the tax authority failed to send a mandatory pre-notice of payment before registering the mortgage. The court applied the principle of iura novit curia to recognize that the missing notice violated the taxpayer's right to a hearing and the right to property under EU law, ruling the lien invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973; Art. 41, 47, 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: The tax authority's failure to issue a mandatory pre-notice of payment before registering a tax lien violates the taxpayer's right to a hearing and property rights, rendering the lien invalid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10239/2015 R.G. proposto da: D'Agosto Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Anacleto Dolce, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Carla d'Agostino in Roma, via Livia Drusilla 59 -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -resistente- Equitalia sud S.p.A., in persona del I.r. pro tempore, con sede legale in Roma, viale Tor Marancia 4; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7659/14, depositata il 4 settembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik. PREMESSO CHE: - Con sentenza n. 1659/2014, emessa in data 26 febbraio 2014, depositata il 4 settembre successivo, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, (CTR) ha accolto l'appello proposto da Equitalia sud S.p.A. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno (CTP) che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di D'Agosto Giovanni contro l'avviso di iscrizione ipotecaria per Irpef e Iva per mancato pagamento di euro 42.235,23; ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agenzia delle entrate; - la CTP ha accolto il ricorso del contribuente per violazione dell'art. 50 del d.p.r. 602/1973 ritenendo che l'iscrizione ipotecaria fosse atto preordinato all'esecuzione forzata e dovesse essere preceduto dalla intimazione di pagamento; - la CTR ha accolto l'impugnazione ritenendo che l'iscrizione ipotecaria dovesse essere inquadrata tra le misure cautelari e non era necessario che fosse preceduta dall'intimazione di pagamento prevista per l'inizio dell'espropriazione; - il contribuente ricorre per cassazione con un motivo; si è costituita soltanto l'agenzia delle entrate al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso (indirizzato alla sezione lavoro), il contribuente deduce la "Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; artt. 50 e 77 d.p.r. 602/1973; artt. 7 e 21 bis della legge n. 241 del 1990; artt. 24 e 97 Costituzione; artt. 5, 6, 7, 10 e 12 I. 212/2000; Articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea": in primo luogo, si ribadisce la tesi della necessità dell'intimazione di pagamento, di seguito, con pedissequa riproposizione di ampi stralci della motivazione di Sez.
U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, si ritiene l'illegittimità dell'avviso di iscrizione per mancata instaurazione del contraddittorio; - la censura è fondata per quanto di ragione; - quanto alla dedotta violazione dell'art. 50 d.p.r. 602/1973, si rileva che questa Corte ha affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass.
Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667). Tuttavia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass.Civ.,Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19667); - il comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. 602 del 1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile "una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1", non innova soltanto la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha una reale "valenza interpretativa".
La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto alla interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, distinguendo le domande con cui ci si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 del d.p.r. 602/1973, da quelle con cui si evidenziava "sostanzialmente" il mancato invio della comunicazione dell'avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l'iscrizione ipotecaria (cfr.
Cass.Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587). Nella specie, con il ricorso il contribuente ha lamentato la violazione di legge anche in relazione alla mancata comunicazione dell'avviso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, al fine di attivare il contraddittorio endo- procedimentale; anche se la specifica questione non risulta essere stata sollevata con i motivi di appello, "l'applicazione del principio "iura novit curia" fa salva la possibilità- doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell'immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato". (Sez. 5 -, Ordinanza n. 11629 del 11/05/2017, Rv. 644105 - 01);
Cass.12943/12; Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010, Rv. 615703 - 01); - la sentenza va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2, accoglie il ricorso originario del contribuente, con compensazione integrale delle spese(per essérsi solo di recente, successivamente alla istaurazione della controversia, consolidato l'orientamento della giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa integralmente le spesevtra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 25 maggio 2021. Il Presidente Giusep