Ordinanza — n. 21853/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Angelo FRATEIACCI, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008 e gli è stata applicata una sanzione amministrativa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Ordinanza — n. 21853/2021 — snciv · Corte di Cassazione: la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20062-2018 proposto da: FRATEIACCI ANGELO, elettivamente .domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI N 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che lo rappresenta e difende 2021 unitamente agli avvocati FABIO FERRAR°, 3090 DANIELA AGNELLO, ANTONELLA TERRANOVA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controri corrente - avverso la sentenza n. 205/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 16/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Angelo FRATEIACCI, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008 e gli è stata applicata una sanzione amministrativa;
2. avverso l'atto impositivo il Frateiacci ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, la quale ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il Frateiacci ha proposto appello;
3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 205/2018, depositata il 16 gennaio 2018, ha rigettato l'appello;
4. avverso la sentenza di secondo grado, il Frateiacci ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;
5. successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., con cui hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;
6. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
7. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile