Ordinanza — n. 21852/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Angelo FRATEIACCI, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, oltre interessi e sanzioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p; Ordinanza — n. 21852/2021 — snciv · Corte di Cassazione: la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30098-2017 proposto da: FRATEIACCI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentato e difeso 2021 dall'avvocato DANIELA AGNELLO; 3089 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2859/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata, il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Angelo FRATEIACCI, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, oltre interessi e sanzioni;
2. avverso l'atto impositivo il Frateiacci ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, la quale ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il Frateiacci ha proposto appello;
3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2859/16/17, depositata il 18 maggio 2017, ha rigettato l'appello;
4. avverso la sentenza di secondo grado, il Frateiacci ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;
5. successivamente, sono state depositate memorie ex art. 380- bis c.p.c.;
6. la memoria riconducibile alla difesa di parte ricorrente è inammissibile, essendo intestata alla Stanleybet Malta Limited, ossia a soggetto che non è parte del presente giudizio;
7. con la propria memoria, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;
8. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa Lt fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
9. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di cons