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Ordinanza — n. 21851/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal after tax authority self-annuls the disputed tax assessment via autotutela.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21851/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute extinguished and dismissed the cassation appeal without remittal. The taxpayer had challenged a tax assessment and sanctions for unlicensed betting collection, but the tax authority subsequently annulled the original act through autotutela following a Constitutional Court ruling. The court ruled that this administrative self-annulment rendered the prior judicial decisions obsolete and unnecessary for resolving the parties' relationship.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 111 Cost.; When the tax authority annuls a disputed tax assessment via autotutela after a Constitutional Court ruling, the subject matter of the dispute is extinguished, and the cassation court must dismiss the appeal without remittal to avoid ruling on obsolete judicial decisions.

Parole chiave

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autotutela annulment tax dispute extinguishment cassation without remittal Constitutional Court ruling tax assessment annulment reddito da lotterie, giochi e scommesse tassa sulle case da gioco tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 111 Cost.
art. 380-bis c.p
successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/04/2021, n. 9150
Cass. 21/10/2020, n. 22898
9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass.
Cass. 29/11/2019, n. 31303
22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass.
Cass. 18/04/2017, n. 9753
31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass.
Cass. 23/09/2011, n. 19533
9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22264-2017 proposto da: MORTELLA BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI, 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che la rappresenta e difende unitamente 2021 agli avvocati FABIO FERRARO, DANIELA 3088 AGNELLO, ANTONELLA TERRANOVA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2017 della COMTRIB.REG.PUGLIA, depositata il 01/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato alla signora Bruna MORTELLA, quale titolare della ditta individuale "Il Mondo online", esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui le è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007 e le sono state applicate sanzioni;

2. avverso l'atto impositivo la Mortella ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, la Mortella ha proposto appello;

3. la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 684/14/17, depositata il 10 marzo 2017, ha rigettato l'appello;

4. avverso la sentenza di secondo grado, la Mortella ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;

5. successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;

6. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse /L non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);

7. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2021. Il