Ordinanza — n. 21849/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15628/2014 R.G. proposto da 2c t( Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - ricorrente - contro Fabio Nappa rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Di Matteo e dall'avv. Saman Dadman ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Ferrari, 35, per procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - RGN 15628/14 avverso le sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 746/39/13 depositata il 9.12.2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1965 c.c; Ordinanza — n. 21849/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato. RGN 15628/14 Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere ( amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
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te Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15628/2014 R.G. proposto da 2c t( Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - ricorrente - contro Fabio Nappa rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Di Matteo e dall'avv. Saman Dadman ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Ferrari, 35, per procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - RGN 15628/14 avverso le sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 746/39/13 depositata il 9.12.2013.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 13.4.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Osserva L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Nappa Fabio esercente attività di "intermediario commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna" un avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2004, con il quale l'Ufficio, a seguito di una verifica condotta nei confronti della società "Euroservice di Di Folco Sabrina & C. s.a.s." da cui risultava un conto corrente intestato al sig. Nappa ed altro intestato alla signora Di Folco sul quale il primo aveva delega ad operare, recuperava a tassazione un maggior reddito di impresa.
A seguito dell' impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 746/39/13, depositata il 9.12.2013, lo rigettava. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo e ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, violazione dell'art. RGN 15628/14 112 c.p.c. e dell'art. 36 D.lgs 546/92 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c..
Lamenta che la CTR aveva rinviato alla motivazione della sentenza dì primo grado senza esaminare i motivi di gravame sottoposti al suo esame. La censura non è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, "mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (fra molte, da ultimo, Cass. n. 21978 del 2018, n. 22022 del 2017, n. 14786 del 2016).
Nella specie la motivazione della sentenza impugnata consente di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello è pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, attraverso specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive e dei motivi di appello (Cass. VI - 5, n. 22022/2017). 2.Con il secondo motivo l'ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 del DPR 600/73, dell'art. 51 comma 1 n. 2 del DPR 633/72 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c. e dell'art. 1965 c.c. RGN 15628/14 Lamenta che la CTR aveva erroneamente rítenuto che il conto corrente intestato a Di Folco Sabrina, ma con delega ad operare di Nappa Fabio, nonché il rapporto affettivo tra i due, non fossero idonei a legittimare la riferibilità dell'imputazione al contribuente e che le fatture di vendita emesse nel 2004 giustificassero i versamenti in entrata, indipendentemente dal lasso di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura.
La censura non è fondata. Questa Corte ha affermato che "In tema d'imposta sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile aí soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntívo nei confronti dei soli titolari di reddito dì impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti" La presunzione in virtù della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio, si presumono conseguenza di operazioni imponibili, può essere, pertanto, vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova líberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 9573/2007; 21132/2011; 1418/2013).
E tuttavia, a tal fine RGN 15628/14 non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, essendo, per contro, necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse (Cass. 1739/2007; 13818/2007; 9146/2010; 21303/2013). E non può certo dubitarsi, al riguardo, del fatto che un elemento fortemente presuntivo potesse essere costituito, nella specie, dall'esistenza di una delega ad operare sul conto intestato alla Di Folco, legata sentimentalmente al Nappa.
La CTR ha, tuttavia, affermato che "il contribuente ha dimostrato di aver tenuto conto dei versamenti registrati sui c/c ai fini della determinazione del reddito di impresa ai fini IRPEF e IRAP e della determinazione del volume di affari IVA. I predetti versamenti trovano, infatti, corrispondenza nelle fatture di vendita relative all'anno 2004, non rilevando a tal fine il lasso di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura. A parere di questo Collegio, a confortare la fondatezza e la legittimità di tale determinazione anche il comportamento tenuto dall'ufficio il quale, nella fase precontenzíosa, si era dichiarato disponibile a scomputare, in sede di accertamento con adesione, dai maggiori ricavi accertati i ricavi già dichiarati per effetto dell'emissione delle fatture di vendita relative all'anno 2004.", e ha correttamente applicato il regime probatorio avendo accertato che il contribuente aveva fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.
Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato. RGN 15628/14 Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere ( amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario delle spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio