Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21740/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21740/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21740/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20475-2018 proposto da: DI CRESCENZO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dall'Avvocato VALERIA D'ILIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente— Ve J52 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1206/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 28/12/2017;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 19 D.Lgs. n. 546/1992, art. 384 c.p; Ordinanza — n. 21740/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1206/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 28/12/2017;

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità per debiti ereditari imposta sulle successioni e sulle donazioni accertamento della qualità di erede legatario petizione d'eredità legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 19 D.Lgs. n. 546/1992
violazione degli artt. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e 490 c.c.
art. 384 c.p
111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20475-2018 proposto da: DI CRESCENZO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dall'Avvocato VALERIA D'ILIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente— Ve J52 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1206/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 28/12/2017;

R.G. 20475/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Elisabetta Di Crescenzo propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 730/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di avviso di liquidazione per imposta di registro a carico della de cuius dell'odierna ricorrente; in particolare, la ricorrente sosteneva l'illegittimità della cartella esattoriale nei suoi confronti avendo accettato l'eredità della de cuius Lucia Pellizzone con beneficio d'inventario; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha infine depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1, con il primo mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e 490 c.c. sostenendo che avevano errato i Giudici di appello a ritenere inammissibile l'impugnazione avverso la cartella esattoriale in quanto fondata non su vizi propri di quest'ultima, con conseguente sua definitività; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.456, 484 e 490 c.c. per avere la CTR ritenuto che la stessa non potesse invocare il regime di favore derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario sul presupposto che la ricorrente, avendo proposto il giudizio tributario, avesse dimostrato un interesse proprio a contestare la pretesa ereditaria; 1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 1.4.

è pacifico (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione) che la ricorrente fosse subentrata mediante costituzione nel giudizio civile, originariamente proposto dalla de cuius; R.G. 20475/2018 1.5. occorre allora premettere che l'obbligo solidale del pagamento delle spese di registrazione della sentenza è posto a carico delle parti del processo in applicazione della speciale normativa tributaria che lo prevede, a prescindere dall'esito favorevole o meno di esso per quella incisa, avendo questa Corte altresì affermato che oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non è la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei (Cass. n. 14305 del 2009, Cass. n. 16745 del 2010); 1.6. la contribuente, nella fattispecie in esame, non è quindi rimasta estranea al rapporto, essendo subentrata nel giudizio introdotto dalla de cuius Lucia Pellizzone innanzi al Tribunale di Chieti, deceduta in corso di causa, avente ad oggetto la richiesta di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di cessione di quote sociale; 1.7. la ricorrente deve essere, pertanto considerata parte «in causa» ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 e conseguentemente tenuta al pagamento dell'imposta di registro liquidata con avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e non impugnato (circostanza parimenti non contestata), divenuto dunque definitivo; 1.8. nessun rilievo assume quindi la circostanza che la ricorrente abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, trattandosi di imposta della quale risulta debitrice in proprio (in qualità di parte del giudizio civile concluso con la sentenza oggetto di imposizione), e non in qualità di erede; 2.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la domanda di dichiarare illegittima l'applicazione delle sanzioni, formulata nel ricorso introduttivo e ritualmente riproposta in sede di appello (come specificamente riportato e trascritto nel ricorso per cassazione); 2.2. va in primo luogo richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo R.G. 20475/2018 di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr.

Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 2.3. la questione posta con il terzo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 2.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 2.5. la ricorrente lamenta, infatti, che le sanzioni sarebbero state indebitamente applicate alla medesima sebbene «incolpevole per l'inadempimento dell'obbligazione» oggetto del giudizio civile, ascrivibile, secondo quanto accertato nella sentenza civile, all'altro contraente, Mario Marra; 2.5. la doglianza non ha fondamento atteso che, in tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza grava, in via solidale, su tutti i soggetti che sono parti del rapporto al quale la pronuncia oggetto dell'imposizione si riferisce (come nel caso in esame), senza che assuma alcun rilievo, come dianzi illustrato, l'esito favorevole o meno di esso per quella incisa dall'imposta; 2.6. ne consegue il rigetto anche del terzo motivo di ricorso;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, il ricorso va integralmente respinto e la ricorrente, soccombente, va condannata in favore R. G. 20475/2018 dell'Agenzia controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 1.7.2021. Il Pre