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Ordinanza — n. 21739/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation appeal against Regional Tax Commission for erroneous rejection of joinder intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21739/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the revocation appeal filed by the Dugoni sisters against the Regional Tax Commission's decision. The Commission had rejected the sisters' joinder intervention because it was notified before the main appeal, incorrectly assuming this timing made the intervention inadmissible. The court found this a clear factual error regarding the notification dates, which the lower court overlooked. Consequently, the cassation judgment quashed the lower decision and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; D.Lgs. n. 546/1992: A revocation appeal is admissible when the lower court erroneously rejects a joinder intervention based on a false perception of notification dates, provided the error is objectively evident from the case files without requiring judicial evaluation.

Parole chiave

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revocation appeal joinder intervention notification timing factual error tax procedure art 395 cpc remand for retrial opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
poste tali premesse, la giurisprudenza della Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n.4 c.p.c.
D.Lgs. n. 546/1992
artt. 395 c.p
con unico mezzo le ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 395 c.p.c.
art. 395 c.p
poste tali premesse, la giurisprudenza della Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n.4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4565/2018
Cass. n. 4565/2018 e negli stessi termini Cass.
Cass. n. 23445/2014
4565/2018 e negli stessi termini Cass. n. 23445/2014); 1.8.
Cass. 23173/2016
Cass. S.U. n. 15227/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20397-2018 proposto da: DUGONI PAOLA DUGONI ANTONIETTA elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che le rappresenta e difende assieme all'Avvocato MASSIMO TURCHI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente— contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente- R.G. 20397/2018 avverso la sentenza n. M/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 5/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Paola e Antonietta Dugoni propongono ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva respinto la domanda di revocazione della sentenza n. 1635/2017 della medesima Commissione Tributaria Regionale con cui era stato dichiarato inammissibile il loro intervento adesivo dipendente a favore dell'appellante principale Cubo S.r.L.; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; le ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo le ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 395 c.p.c. e 64 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la CTR erroneamente respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato inammissibile il loro intervento in giudizio sull'erroneo presupposto che l'anteriorità di tale intervento rispetto alla notifica dell'atto d'appello avesse costituito un punto controverso nel giudizio di gravame, che non poteva quindi costituire oggetto di errore revocatorio; 1.2. dall'esame della sentenza oggetto di richiesta di revocazione (ritualmente trascritta nel ricorso per cassazione) emerge che è stato dichiarato inammissibile l'atto di intervento adesivo dipendente delle odierne ricorrenti sul presupposto che era «stato notificato all'appellata Agenzia delle Entrate prima della notifica dell'atto di appello di CUBO srl, con ciò assumendo una inammissibile funzione di atto di gravame contro la sentenza»; 1.3. poste tali premesse, la giurisprudenza della Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 n.4 c.p.c. consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito, e, muovendo da detta premessa, si è evidenziato che: l'errore non può R.G. 20397/2018 riguardare l'attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito ( cfr.

Cass. 5.7.2004 n.12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass. 15.12.2011 n.27094); 1.4. la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone, quindi, un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione; 1.5. la revocazione della sentenza (o ordinanza) è consentita dunque per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio, sicché è deducibile come causa di errore revocatorio, ad esempio, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto (cfr.

Cass. n. 602/2018); 1.6. sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità, si deve ritenere che integri un errore revocatorio quello commesso nel caso in cui, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, si ritenga validamente instaurato il rapporto processuale e ciò sia frutto di un'errata percezione degli atti di causa; 1.7. è stato già affermato, e deve essere qui ribadito, che «l'errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore R.G. 20397/2018 revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice» (cfr.

Cass. n. 4565/2018 e negli stessi termini Cass. n. 23445/2014); 1.8. quanto, poi, all'omesso esame della relazione di notifica si è evidenziato che in tema d'impugnazioni, la parte, la quale assuma l'erroneità della pronuncia di inammissibilità dell'appello, «ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un' fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.» (Cass. 23173/2016 e negli stessi termini Cass.

S.U. n. 15227/2009); 1.9. il motivo di ricorso è quindi ammissibile ed anche fondato sulla scorta di quanto di seguito illustrato; 1.10. dagli atti del procedimento, ritualmente trascritti e riportati nel ricorso per cassazione, risulta che:

a) il ricorso in appello della Cubo S.r.L. fu notificato mediante raccomandata a.r. spedita in data 6.12.2013 e consegnata il 9.12.2013;

b) l'atto di intervento fu notificato mediante consegna diretta al destinatario in data 9.12.2013; 1.11. dall'insieme dei dati sopra indicati emerge l'errore di fatto commesso dalla Commissione Tributaria Regionale che, sull'erroneo presupposto della notifica dell'atto di appello successivamente alla notifica dell'atto di intervento, smentita con evidenza dagli atti, ne ha decretato l'inammissibilità e, quindi, non ha compiuto alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio; 1.12. l'errore che legittima la revocazione della sentenza deve emergere, infatti, come si è detto, in modo evidente ed obiettivo dagli atti di causa interni R.G. 20397/2018 al giudizio di legittimità e l'evidenza dell'errore non può essere dunque messa in dubbio;

2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in dat