Cassation Court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer's appeal despite missing receipt due to lack of date stamp.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that dismissed a taxpayer's appeal for missing a postal receipt. The taxpayer argued the receipt was valid without a date stamp, citing Supreme Court precedents, while the agency claimed the missing date made the appeal inadmissible. The court ruled that the receipt lacked a date stamp and the agency failed to prove its existence, thus upholding the lower court's decision to dismiss the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 53, comma 2, 22 d.lgs. n. 546/1992; The appeal is admissible if the postal receipt exists, even without a date stamp, provided the taxpayer contests the agency's failure to prove the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23371-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro BONAVENTURA VENERA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende assieme all'Avvocato MARIOLINO LEONARDI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - contro ricorrente- R.G. 23371/2017 avverso la sentenza n. 2869/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 3/8/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l'appello erariale per mancato deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; la contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 2699, 2700 e 2727 c.c.„ avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell'avviso di ricevimento; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. invero, la CTR, nel ritenere l'inammissibilità dell'impugnazione, ha per un verso considerato la necessità del deposito dell'avviso di spedizione dell'atto di appello, in ciò contravvenendo ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nn. 13452 e 13453 del 2017, ma ha poi rilevato che la data di spedizione non poteva evincersi né dall'avviso di ricevimento, che recava unicamente il timbro di ricezione dello stesso, né dalla distinta predisposta dall'Agenzia delle entrate contenente l'elenco delle raccomandate, in quanto privo di timbro postale; 1.4. rispetto a tale motivazione, l'Agenzia ricorrente si è limitata a prospettare l'esistenza del timbro attestante la data di spedizione dello stesso del 21.2.2012 che, tuttavia, dalla visione degli atti, consentita a questa Corte in relazione al vizio processuale dedotto, non compare affatto nel detto documento;R.G. 23371/2017 1.5. la ricorrente nemmeno ha contestato l'affermazione della C.T.R. circa l'assenza di timbro attestante la data di spedizione all'interno della distinta contenente l'elenco delle raccomandata predisposta dall'Ufficio;
2. ne consegue che il ricorso va respinto;
3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in misura pari ad Euro 7.830,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 1.7.2021. Il Presidente (Camilla Di Iasi) DEPOSITATO IN