Court allows tax appeal, ruling that necessary joinder of co-obligors does not prevent separate litigation on common tax debt elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had granted the taxpayers' appeal. The taxpayers argued that a necessary joinder of co-obligors existed because they sold land together, but the Court found this reasoning legally flawed. Consequently, the Court ruled that while co-obligors share solidary liability, their individual appeals regarding the common tax debt do not require procedural joinder, allowing the case to proceed without the other co-obligor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57 d.P.R. 131/1986; Art. 331 c.p.c.: The necessity of joinder of co-obligors in tax litigation does not preclude separate proceedings when the appeal targets the common elements of the constitutive facts of the obligation rather than individual debt positions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9382-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente— contro DUGONI PAOLA DUGONI ANTONIETTA elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dagli Avvocati MASSIMO TURCHI e ALESSANDRO TURCHI che le rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso - con troricorrenti- R.G. 9382/2017 avverso la sentenza n. 2433/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 3/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l'appello proposto da Paola e Antonietta Dugoni avverso la sentenza n. 105/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa ad imposta di registro annualità 2009; le contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 14 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la CTR accolto l'appello delle contribuenti giudicando configurabile, nel caso in esame, relativo ad atto di acquisto di terreno edificabile stipulato tra la Cubo S.r.L. e le odierne controricorrenti, il litisconsorzio necessario tra queste ultime e la società acquirente, che aveva proposto separato ricorso avverso l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata nella presente sede; 1.2. dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge, in fatto, che: con atto pubblico, stipulato in data 29.10.2009, le contribuenti vendettero alla società Cubo S.r.L. determinate aree fabbricabili; l'Agenzia delle entrate rettificò il valore indicato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali mediante avviso di accertamento notificato a tutte le parti contraenti, che fu successivamente impugnato dalla sola parte acquirente; l'Ufficio, infine, iscrisse a ruolo le maggiori imposte accertate con successiva emissione di cartella di pagamento nei confronti delle odierne controricorrenti, oggetto del presente giudizio; 1.3. la CTR ha dunque accolto l'impugnazione delle contribuenti sul rilievo della sussistenza del litisconsorzio necessario tra le stesse e la parte acquirente relativamente al giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico; 1.4. la tesi della Commissione tributaria regionale è priva di giuridico pregio;R.G. 9382/2017 1.5. come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass. nn. 12305/2020, 1698/2018), ai sensi dell'art.57 d.P.R.131/1986, le parti contraenti sono tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto, ed il singolo contraente non è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dall'altro contraente, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, cosicché il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali; 1.6. non ricorrono infatti i presupposti applicativi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, avendo al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
Cass. SU n. 1052/2007), in merito, precisato che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d.lgs n. 545 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. poiché non detta come quest'ultima, una «norma in bianco», ma positivamente indica i presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto dei ricorso; 1.7. sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione; 1.8. la ratio della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e;(al rispetto della loro capacità contributiva; 1.9. sulla base di quanto precede consegue che anche ove i condebitori agiscano assieme impugnando i rispettivi avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, i loro ricorsi siano riuniti, o uno dei condebitori intervenga nel giudizio promosso dall'altro, non si determina, sul piano processuale, inscindibilità della causa ed è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno R.G. 9382/2017 solo dei contribuenti propone impugnazione, il giudizio può proseguire senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, non ricorrendo un'ipotesi prevista dall'art. 331 c.p.c.; 2.1. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 2.2. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto (non essendo emerse, dalla sentenza impugnata, altre domande e questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite, né avendo le contribuenti dimostrato di aver riproposto nel giudizio di appello ulteriori domande o questioni non decise neppure implicitamente nella sentenza cassata, essendo inammissibilmente limitate le controricorrenti ad un generico rinvio ai «motivi e le domande formulate nei ricorsi di primo e secondo grado»), la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo delle contribuenti;
3. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna delle controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna le controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 1.7.2021. Il Preside