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Ordinanza — n. 21734/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling voluntary settlement applies if payment occurs before tax authority knowledge of violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21734/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that had granted a reduced penalty for voluntary settlement. The lower court incorrectly applied a one-fifth reduction rate, whereas the correct statutory provision mandates a one-tenth reduction when payment is made before the tax authority acquires formal knowledge of the violation. Consequently, the court quashed the lower court's judgment and remanded the case for re-examination based on the proper legal interpretation of the settlement timeline.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 472/1997; The voluntary settlement regime for tax penalties applies only when the taxpayer pays before the tax authority formally knows of the violation, requiring a one-tenth reduction rather than a one-fifth reduction.

Parole chiave

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voluntary settlement tax reduced penalty rate tax authority knowledge payment timeline IVA liquidation administrative sanction remand for re-examination aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 472/1997
2003 del 2005 e dell'art. 13 comma 1 lett.
Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997
2003 del 2005 e dell'art. 13 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8296 del 09/04/2014
(in termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8296 del 09/04/2014; Cass.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 14298 del 2012
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12661 del 2011
14298 del 2012 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12661 del 2011; da ultimo, Sez.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018
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Ordinanza — n. 36577/2021 — snciv
Court allows tax agency appeal, ruling late payment after formal notice triggers different penalty reduction rules than original deadline.
Ordinanza 249/2007
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding VAT penalty reduction rules and late payment sanctions. The court finds no violation of equality principles. The court rejects the claim that the tax authority's actions violate constitutional rights. The decision upholds the existing tax penalty framework against constitutional challenges. The court concludes that the legislative intent was not breached. The ruling confirms the validity of the challenged administrative provisions. The court determines the complaints are inadmissible and unfounded. The judgment affirms the legality of the tax sanction system. The court maintains that the laws comply with constitutional standards.
Ordinanza 25/2012
Italian Constitutional Court dismisses challenge to VAT tax evasion law regarding unequal tax payment deadlines. The court finds no constitutional violation. The court rejects the claim that shorter payment deadlines for specific years violate equality principles. The court holds that different deadlines do not inherently infringe constitutional rights. The court concludes the legislative distinction is permissible under equality principles. The court affirms the law's validity despite procedural timing differences. The court emphasizes legislative discretion in defining criminal tax offenses. The court maintains that varying deadlines do not constitute unconstitutional inequality.
Ordinanza — n. 15385/2025 — snciv
Cassation court dismisses VAT refund claim for late submission, ruling the two-year statute of limitations began when the subcontractor issued invoices.
Ordinanza 346/2006
Italian Constitutional Court dismisses VAT penalty questions as inadmissible due to legislative discretion.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14664/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MARINE CONSULTING Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziano Siringo in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in data 19 aprile 2021, elettivamente domiciliato in Siracusa, nel viale Tunisi n. 53 presso lo studio dell'Avv.

Graziano Siringo -controricorrente- avverso la sentenza n. 5191/16/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata in data 15 dicembre 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.RGN 14664/2016 Agenzia delle Entrate c. Marine Consulting Srl SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5191/16/2015, depositata in data 15.12.2015, la CTR della Sicilia — Sezione distaccata di Siracusa accolse l'appello proposto dalla Sri Marine Consulting avverso la sentenza della CTP di Siracusa che aveva rigettato l'iniziale ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato, aveva calcolato, per quanto ancora interessa, le sanzioni per omessi versamenti delle liquidazioni periodiche IVA relativi ai mesi da febbraio a luglio e dicembre 2008, nonché l'omesso acconto IVA, per un totale di euro 140.483,58, escludendo la operatività del ravvedimento operoso ex art. 13 del d.

Igs n 472 del 1997 per avere la società versato il solo saldo di imposta in due soluzioni, nelle date del 29.1.2009 e 16.7.2010. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso della contribuente — la quale aveva dedotto l'errato calcolo delle sanzioni iscritte a ruolo, in violazione del combinato disposto dell'art. 2 comma 10 lett.

b) del d.l. n. 2003 del 2005 e dell'art. 13 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 472 del 1995 — rilevando che il ravvedimento operoso non si era perfezionato per omesso versamento, nei termini di legge, della somma integralmente dovuta per imposta, sanzione ridotta ed interessi. La CTR, decidendo sull'appello della contribuente, che aveva lamentato come il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che la società aveva eseguito i versamenti prima del ricevimento dell'avviso, datato 22.11.2011, riformò la sentenza di primo grado poiché la società ricorrente aveva corrisposto l'imposta dovuta, pur se in due soluzioni, entro il termine di un anno dalla presentazione della dichiarazione per l'anno 2008, per cui era applicabile l'art. 13, comma 1, lett. b), del D.

Lgs. n. 472 del 1997 il quale prevedeva la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni avveniva entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; con la conseguenza che nel caso in esame doveva essere applicata la sanzione di 1/5 sul minimo edittale del 10% corrispondente a quello chiesto dalla società contribuente, mentre le altre questioni restavano assorbite.

Avverso la sentenza della CTR, non notificata, la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 13/20 giugno 2016, affidato ad un solo motivo, al quale resiste la contribuente con controricorso e successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico motivo la Agenzia delle Entrate lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 (ritardati o omessi versamenti diretti) in combinato disposto con l'art. 13, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto applicabile "la sanzione di 1/5 sul minimo edittale del 10% corrispondente a quello richiesto dalla società contribuente" in contrasto con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.

Lgs n. 471 del 1997 (30%) e non desumibile neppure dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (che prevedeva una sanzione scaglionata con riguardo al termine in cui avveniva il pagamento) e per avere altresì violato le condizioni di operatività del ravvedimento che prevedevano, per il suo perfezionamento, tanto il versamento del tributo quanto il versamento delle sanzioni, nella misura ridotta prescritta, e degli interessi legali nei termini prescritti ed in particolare che il versamento integrale della sanzione, sia pure in misura ridotta, dovesse avvenire contestualmente alla regolarizzazione dell'obbligo RGN 14664/2016 Agenzia delle Entrate c.

Marine Consulting Sri tributario, ivi compresi gli interessi di mora, posto che altrimenti si finirebbe per attribuire rilevanza a qualsiasi pagamento anche se incompleto e non indicativo di effettivo ravvedimento. 2.Con le controdeduzioni la contribuente oppone la inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza per non avere il ricorso richiamato precisamente e trascritto i documenti da cui emergeva la questione decisa, né indicato da chi e quando erano stati prodotti, nonché la infondatezza del ricorso poiché la contribuente aveva termine fino al 6.1.2012 per regolarizzare i versamenti e le sanzioni e lo aveva fatto prima della scadenza del termine, a nulla rilevando che lo avesse fatto in due soluzioni.

3. Il motivo è ammissibile, poiché, al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente, la Agenzia delle Entrate ha indicato correttamente nel ricorso per cassazione, ai fini della autosufficienza (pag. 5), che aveva dimostrato con i documenti allegati nn. 3, 4, 5, 6 7 e 8 alle controdeduzioni di primo grado (che sono stati nuovamente allegati con il n. 2 al ricorso per cassazione unitamente alle controdeduzioni in primo grado) che la società aveva versato in due tranche le somme dovute a titolo di imposta e non aveva provveduto a versare contestualmente la sanzione ridotta e gli interessi moratori; il che è peraltro incontestato in causa poiché tale circostanza fattuale è riconosciuta dalla sentenza impugnata e dalla stessa controricorrente che ritengono la circostanza, pur pacifica, irrilevante per altri motivi.

4. Ciò posto, il ricorso è fondato.

5. Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015). 6.11 versamento frazionato e non comprensivo di sanzione ed interessi rende, pertanto, inammissibile l'intero ravvedimento operoso.

D'altronde, l'accoglimento della tesi di parte contribuente si risolverebbe nell'attribuzione di rilevanza ad un pagamento purchessia, ancorché incompleto, della pur ridotta sanzione di legge, ciò che contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso "si perfeziona" con l'esecuzione di tutti pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come appositamente determinata), salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'amministrazione finanziaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 3).

Cosicchè si può concludere che solo l'integrale -e dunque necessariamente esatto adempimento degli obblighi predetti- consente di beneficiare degli effetti dell'istituto di cui all'art. 13, D.Lgs. cit. (in termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8296 del 09/04/2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14298 del 2012 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12661 del 2011; da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 22330 del 13/09/2018 Rv. 650394 —01).

7. Il giudice del merito ha perciò errato a ritenere "pienamente ammissibile il ravvedimento operoso in due tranche".

8. Il ricorso è peraltro fondato anche con riguardo alla base di calcolo del ravvedimento operoso ritenuta applicabile nel caso in esame dal primo giudice (1/5 sul minimo edittale del 10% RGN 14664/2016 Agenzia delle Entrate c. Marine Consulting Srl corrispondente a quello chiesto dalla società contribuente) poiché l'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 prevedeva e prevede la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, mentre l'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 prevedeva, in tema di ravvedimento operoso, nel testo in vigore ratione temporis, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che "1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione".

9. Ne consegue che la pronuncia impugnata deve essere cassata e la controversia rimessa al medesimo giudice del merito affinché, sulla scorta dei principi sopra enunciati, riesamini gli aspetti devoluti a mezzo dell'appello. Il giudice del rinvio provvederà anche sul carico delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione