Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinguished due to full payment and formal request for closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the litigation extinguished after the taxpayer fully paid the tax debt and formally requested the case's closure. Although the taxpayer had previously sought suspension of proceedings for a simplified dispute resolution procedure, the court noted the subsequent completion of payment obligations. Consequently, the appeal was dismissed, and the judgment was quashed to terminate the legal process with costs borne by the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018: When a taxpayer completes payment of the tax debt and formally requests the extinction of the proceedings, the court must declare the litigation extinguished, thereby terminating the case regardless of prior suspension requests.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25880-2016 proposto da: ALDO MORO 82 SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell'avvocato SERGIO TROPEA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO TARANTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 3530 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controri corrente - avverso la sentenza n. 1291/2016 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. di CATANIA, depositata 'il 05/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Pr'emesso che:
1. la società cooperativa Aldo Moro 82 ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l'impugnazione di essa ricorrente avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle entrate in revoca di agevolazioni ex art. 33 dellaI.388/2000;
2. l'Agenzia delle entrate depositava controricorso; 3.in data 31 maggio 2019, la contribuente documentava, ai fini della sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119/2018 convertito con modificazioni dalla I. 136/2019, di aver presentato istanza di adesione alla procedura per la definizione agevolata delle lite ai sensi del medesimo art.6 e di aver effettuato il pagamento della prima rata della somma dovuta;
4. con istanza in data 'f maggio 2021 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio documentando il pagamento dell'intera somma dovuta e l'avvenuta notifica all'Agenzia delle entrate sia dell'istanza sia degli atti attestanti il pagamento eseguito;
5. considerato quanto precede, visto altresì il comma 13 del ridetto d.I., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2021, svolta con modalità da remoto. Presiden nna Mar' sano DEPOSITATO IN CANCELLERI.A oggi,