Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper defendant and failure to cite legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible against the Ministry of Finance and the Revenue Agency. The appeal was rejected because the Ministry lacked standing as a defendant and the main appeal failed to properly cite specific legal grounds or facts. Consequently, the appeal was dismissed, the incidental appeal was absorbed, and the appellant was ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed against a party lacking standing or if it fails to precisely identify the legal grounds and facts for the review.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25100-2015 proposto da: NAPPI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato ADA DE MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO SOMMA; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 455/2015 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 13/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE; Per: la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 455/2015, depositata il 13.3.2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che L'Agenzia delle Entrate notificava a Nappi Giovanni, quale amministratore di fatto e socio accomandatario occulto della s.a.s. 5P Cinquepi di Boan Bertran Manuel Maria avviso di accertamento per l'anno 2006 -scaturente da PVC della G. di F.- recante rideterminazione del reddito con conseguente rideterminazione di Irpef ed Iva, oltre sanzioni.
All'esito del giudizio instaurato a seguito del ricorso proposto dal Nappi avverso il predetto atto impositivo, nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, il Nappi propone ricorso al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che svolge pure ricorso incidentale condizionato. Considerato che - Va preliminarmente evidenziato che il Ministero delle finanze -peraltro, privo di legittimazione passiva- risulta coinvolto nel presente contenzioso per la prima volta nella odierna sede: da qui la inammissibilità del ricorso nei confronti del menzionato Ministero. - Il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate va dichiarato, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., inammissibile -inammissibilità, peraltro, invocata anche da parte resistente- per plurime ragioni: manca la precisa esposizione dei fatti rilevanti di causa ed è invece presente un assemblaggio degli atti e dei documenti del giudizio di merito; i motivi -id est, le ragioni per cui si chiede la cassazione- non sono esattamente i indicati e manca la indicazione delle norme sulle quali i motivi stessi si fondano (recte: si fonderebbero), dovendosi sottolineare che la natura di mezzo a critica vincolata del ricorso per cassazione -possibile solo per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.- impone una rigorosa individuazione delle censure, mentre la odierna richiesta di cassazione della sentenza si risolve in una mera denuncia in termini di ingiustizia asseritamente sofferta. t 11_rnEtti3 del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall'Ufficio.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; (11/222s_ i z,414, il ricorso principale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 25mila oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso artico 13, se dovuto.
Roma, 14 maggio 2021 Il