Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21721/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to insufficient specific facts for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21721/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The Regional Tax Commission had rejected the claim based on a detailed comparison of proven income against expenses, which the court found legally sound. The appellant failed to identify a specific decisive fact omitted by the lower court, merely criticizing the evidence evaluation without meeting the strict admissibility requirements of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 38 d.lgs. n. 600/1973: An appeal challenging the assessment of income from leasing vehicles and rental housing is inadmissible if the appellant fails to specify a decisive fact omitted by the court of first instance, limiting the review of motivation to such specific omissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax income assessment leasing vehicle deduction rental housing expenses admissibility of appeal insufficient motivation decisive fact omission Civil Procedure Code spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art.
Art. 38, commi 4° e 6° del d.lgs. n. 600 del 1973
T9F01C102778/2011 emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate e con i quali veniva accertato sinteticamente ex art. 38, quarto comma del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Inoltre la ricorrente nemmeno precisa il fatto decisivo per il giudizio che non sarebbe gtato valutato dal giudice del merito, circostanza di per sé essenziale per l'ammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorm, McXk 77 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizipliquidate in complessivi C 3.000,00 oltre •alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 115 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5417-2015 proposto da: GIANGIULIO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO GREGIS; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 3319 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimato - avverso la sentenza n. 3543/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 01/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIULIO MAISANO; Rilevato che: con sentenza n. 3543/67/14 pubblicata il 10 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia, in riforma della sentenza n. 187/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, ha rigettato il ricorso introduttivo di Giangiulio Filomena avverso gli avvisi di accertamento n. T9F01C102772/2011 e n. T9F01C102778/2011 emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate e con i quali veniva accertato sinteticamente ex art. 38, quarto comma del d.P.R. 600 del 1973 il reddito di C 37.779,87 sia per l'anno 2006 che per l'anno 2007 sulla base del possesso di un'auto a gasolio di 21 HP di utilizzo promiscuo acquistata con leasing con canone annuo di C 6.600,00, e di una residenza in locazione con canone annuo di C 4.958,00.

La Commissione tributaria regionale ha considerato che le entrate provate dalla contribuente costituite dal reddito di impresa e da un bonifico da parte del padre della contribuente erano sufficienti a giustificare tali spese ma non a sostenere le spese di mantenimento, per assicurazioni sulla vita e per contributi previdenziali; che Giangiulio Filomena ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo; che l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 38( commi 4° e 6'.del d.lgs. n. 600 del 1973 e omessa e 5 insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; in particolare si deduce che la CTR non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove fornite dalla ricorrente e non avrebbe motivato la stessa pronuncia in modo sufficiente e tale da esprimere l'iter logico che ha condotto alla decisione; che il motivo, prospettato sia come violazione di legge che come vizio di motivazione, è comunque inammissibile tendendo a contestare la valutazione delle prove fornita dal giudice di merito.

La CTR ha dettagliatamente esposto le entrate dedotte dalla contribuente e le ha messe a confronto con le spese da questa sostenute, con una pronuncia analitica che sfugge ad ogni censura di legittimità. Inoltre la ricorrente nemmeno precisa il fatto decisivo per il giudizio che non sarebbe gtato valutato dal giudice del merito, circostanza di per sé essenziale per l'ammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione che esclude la censura del vizio di motivazione limitandola all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che la ricorrente, come detto, nemmeno indica limitandosi sostanzialmente a censurare la valutazione delle prove stesse operata dal giudice del merito; che il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la socconnbenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorm, McXk 77 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizipliquidate in complessivi C 3.000,00 oltre •alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. DEPOSIT