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Ordinanza — n. 21720/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and extinguishes proceedings due to settlement via simplified tax definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21720/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal dismissed and extinguished the proceedings due to the intervention of a simplified tax definition. The taxpayer had previously requested to join this definition, committing to waive pending litigation, which the court accepted. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the case without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: When a taxpayer joins a simplified tax definition and waives pending litigation, the court must extinguish the proceedings for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax definition cessation of subject matter extinction of proceedings waiver of litigation tax appeal dismissal simplified procedure tax dispute resolution notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119/2018
620 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo Domenico Minniti deduce, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 23 comma 9 D.L. 137/2020
Così deciso in Roma il 6 maggio 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L.
art. 100 c.p
546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17035/2014 proposto da: DOMENICO MINNITI, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazza ed elettivamente domiciliatt presso lo studio dell'Avv. Carlo Geronimo Caria in Roma, Viale Parioli n. 24; - ricorrente - Contro EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Marchese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Comito in Roma, Via Di Ripetta n. 121; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 196/6/13 della Commissione tributaria Regionale della Calabria, sez. di Reggio Calabria, depositata il 20/12/2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che 1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Calabria, sezione staccata di Regio Calabria, con sentenza n. 196/6/13, depositata il 20/12/2013, confermava, ad eccezione della statuizione relativa alle spese di giudizio, la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente avverso l'estratto del ruolo relativo a 42 cartelle di pagamento dichiarandolo inammissibile quanto a 3 cartelle, in quanto mai notificate al contribuente, e infondato per le restanti 39, non sussistendo il lamentato vizio di notifica delle relative cartelle.

2. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio parte controricorrente depositava memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo Domenico Minniti deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 5. d.P.R. n. 620 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorrente censura la sentenza della CTR laddove ha affermato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento avvenuta ex art 26 cit assumendo all'uopo rilievo il deposito in atti degli avvisi di ricevimento, in copia conforme all'originale, delle relative raccomandate. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra indicate in quanto non avrebbe tenuto conto dell'obbligo facente capo all'Amministrazione di depositare l'originale delle singole cartelle.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame da parte della CTR circa l'intervenuta prescrizione delle cartelle 4.

In via preliminare deve rilevarsi che con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte controricorrente dava atto che per parte delle cartelle oggetto di giudizio si era provveduto, ex art.4 del d.l. n. 119 del 2018, conv in I. n. 136 del 2018, al loro annullamento e, per le restanti, il contribuente aveva proposto istanze di adesione alla definizione agevolata con le quali, tra l'altro, assumeva l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; istanze accolte dalla contro ricorrente. In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 è possibile pervenire, come richiesto dalla controricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 6 maggio 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Presidente menico C d