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Ordinanza — n. 21703/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection notice validity due to missing proof of address verification searches.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21703/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Court's decision upholding a tax collection notice by ruling that the collector failed to prove necessary address verification searches. Although the collector claimed the taxpayer was in an unknown location, the court found the notification record lacked explicit evidence of these required anagrafe checks. Consequently, the notice was deemed invalid, and the original tax assessment was reinstated in favor of the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 60, lett. e) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; When a tax collector cannot locate a taxpayer, they must verify the address via municipal records, and this verification must be clearly documented in the notification record to validate the service.

Parole chiave

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tax collection notice service of process address verification notification record tax liability procedural validity municipal records notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 60, lett. e) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60, lett.
Art. 140 cod. proc. civ.
ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., disposizione ritenuta applicabile anche alle notificazioni ex art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Col primo motivo, il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n.
Art. 384 cod. proc. civ.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso originario di Antonio Fontanelli; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A.
Art. 385, comma 2 cod. proc. civ.
Provvedendo sulle spese a norma dell'art. 385, comma 2, cod.
art. 140 cod. proc. civ
ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., disposizione ritenuta applicabile anche alle notificazioni ex art.
art. 384 cod. proc. civ
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso originario di Antonio Fontanelli; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007
600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007, Rv.
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6788 del 15/03/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5959-2015 proposto da: FONTANELLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 4600/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 09/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - con ricorso notificato il 27/9/2011, Antonio Fontanelli impugnava la cartella di pagamento emessa (per tributi relativi all'anno 1996) dall'agente per la riscossione Equitalia Sud - di cui aveva avuto conoscenza acquisendo l'estratto di ruolo - deducendo l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento e della cartella stessa e l'intervenuta decadenza dalla pretesa fiscale, da reputarsi comunque prescritta; - l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, sostenevano che la cartella era stata regolarmente notificata l'11/3/2003, come da relata dalla quale risultava la previa vana ricerca del contribuente presso la sua residenza in data 16/12/2002; - la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e annullava la cartella oggetto di impugnazione in quanto non risultava l'invio della raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., disposizione ritenuta applicabile anche alle notificazioni ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973; - la C.T.R. del Lazio, con pronuncia n. 4600/35/14 dell'1/7/2014, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respingendo quello del Fontanelli, riformava integralmente la decisione di primo grado, stante la «prova della legittimità del procedimento di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/73 perché il Fontanelli risultava trasferito in un luogo sconosciuto.

È evidente che, in tale evenienza, non sussista l'obbligo del notificatore di inviare la raccomandata informativa di cui all'art.140 c.p.c.»; - avverso tale decisione Antonio Fontanelli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il ricorrente ha depositato memoria; - Equitalia Sud resiste con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per partecipare alla discussione.CONSIDERATO CHE:

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. considerato valida la notificazione della cartella di pagamento, pur mancando prova dell'invio della raccomandata prescritta dall'art.140 cod. proc. civ., in ragione della ritenuta irreperibilità assoluta del ricorrente, sebbene le ricerche presso la residenza contrastassero con le risultanze anagrafiche e in mancanza di adeguata prova delle I ricerche eseguite.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. La notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. (e, dunque, con invio della prescritta raccomandata) solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere eseguita applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007, Rv. 600604-01).

Costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (tra le altre, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6788 del 15/03/2017).

Nella fattispecie in esame, nella relata di notifica del 16/12/2002 (copiata nel ricorso) il messo si è limitato a dare atto, con attestazione coperta da fede privilegiata fino a querela di falso, che in base alle informazioni reperite in loco il destinatario risultava sconosciuto (rectius, ignoto ai soggetti interpellati) all'indirizzo di via Francesco Slacci n. 27 a Roma, stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente); manca, però, qualsivoglia indicazione sulle ricerche compiute presso l'anagrafe del Comune, che la controricorrente assume essere state eseguite il 26/2/2003.

Se è vero che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute, è però indispensabile, prima di procedere ai sensi del citato art 60, una verifica anagrafica e, soprattutto, che la stessa emerga chiaramente dalla relata di notifica. Pertanto, la notificazione della cartella non può reputarsi validamente eseguita ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973.

2. Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso (che comporta l'assorbimento delle altre censure) la sentenza deve essere cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ. la controversia può essere decisa nei merito accogliendo l'originario ricorso del Fontanelli.

3. Provvedendo sulle spese a norma dell'art. 385, comma 2, cod. proc. civ., se ne dispone l'integrale compensazione per i gradi di merito, in considerazione delle alterne vicende processuali. All'accoglimento del ricorso fa seguito la condanna di Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione, ex art. 1 D.L. n. 193 del 2016) a rifondere al ricorrente le spese di questo giudizio di legittimità, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso originario di Antonio Fontanelli; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. a rifondere ad Antonio Fontanelli le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 aprile 2021.