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Ordinanza — n. 21694/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest and failure to notify withdrawal to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21694/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the case without notifying the opposing party, creating a defect of interest. Although the lower court had partially upheld the tax authority's appeal regarding undeclared revenues and accounting anomalies, the appellant's unilateral withdrawal was ineffective for extinguishing the proceedings. The Court ruled that such a withdrawal renders the appeal inadmissible rather than dismissing it on substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 375, secondo comma, e Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal that is not notified to the constituted opposing party is inadmissible, as it reveals a subsequent lack of interest in continuing the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unilateral withdrawal notification defect of interest tax dispute procedure notification requirement sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

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Art. 375, secondo comma, c.p.c.
unipersonale, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; -il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019
Cass., sez. 5, n. 10198 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1123 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da De Simone s.r.l. unipersonale, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Sabato Pappacena e dall'avv.to Marina Ciniglia, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4641/02/2014, depositata in data 14 maggio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 4641/02/2014, depositata in data 14 maggio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di De Simone s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 13/15/11 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento n. REN031T0138 con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato nei confronti di quest'ultima maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l'anno 2004, stante la ripetuta presenza di saldi negativi del conto "cassa", nonché l'indebita deduzione ai fini delle imposte dirette e detrazione ai fini Iva di quote di ammortamento; - la CTR- nell'accogliere parzialmente l'appello dell'Agenzia quanto al rilievo dei ricavi non contabilizzati - in punto di diritto, ha osservato che:1) ai ripetuti saldi negativi del "conto cassa", indice di una anomalia gestionale, la società aveva contrapposto una ricostruzione degli eventi (prelevamenti dei soci in data 8.7.2004, indicati utilizzati per pagamenti di forniture, registrazione contabile di pagamento di fornitori errata, rilevazione di pagamenti di salari in un'unica soluzione e non in tranche, come era avvenuto) non supportata da relativi documenti giustificativi;

2) la stessa giustificazione proposta dalla • società - di errata registrazione contabile- costituiva un ulteriore indice di una gestione contabile non corrispondente alla reale evoluzione gestionale e la ripetitività del saldo negativo accertato confermava tale valutazione;

3) l'utile civilistico dichiarato era irrisorio rispetto al volume di affari e ciò valeva anche per il reddito fiscale dichiarato; -avverso la suddetta sentenza, De Simone s.r.l. unipersonale, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; -il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che -con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n 3 c.p.c., "la violazione degli artt. 24 della I. n. 4/1929, in combinato disposto con l'art. 12 della legge n. 212/2000-mancata pronuncia" per avere la CTR sostanzialmente omesso di pronunciare sulla eccepita nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12 dello statuto, per non essere stato notificato alla società il p.v.c. affinché quest'ultima potesse entro sessanta giorni comunicare all'Amministrazione le proprie osservazioni e richieste; -con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento quanto alla contestazione dei ricavi in nero, senza prendere in considerazione gli elementi probatori forniti dalla società circa l'erronea annotazione di uscite al conto cassa (copia del libro giornale relativo all'operazione di prelievo da parte dei soci e copia dell'estratto conto bancario dal quale risultava l'addebito degli assegni; copia del bilancio con vendite superiori agli acquisti, l'inventario di magazzino analitico etc.), con ciò impedendo ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento sotteso alla decisione; - in prossimità dell'udienza camerale, la ricorrente non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato rinuncia agli atti dello stesso che non risulta notificata alla controparte; - la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019); - le spese processuali possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio (Cass.,sez. 5, n.10198 de12018); Per questi motivi la Corte: dichiara l'inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della ussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte , del riffirrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2021. DEP